Cambio destinazione d’uso: cosa cambia con il Salva casa
Il Decreto Salva Casa andrà ad impattare anche sul cambio destinazione d’uso degli immobili, ma in che modo? Ecco cosa cambierà, nello specifico, quando si vuole modificare la destinazione d’uso di una proprietà, con le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa.

Il Decreto Salva Casa, il cui nome ufficiale è D.L. 69/2024, è stato approvato e convertito in legge, diventando la Legge 105 del 24/07/2024. Si tratta di un decreto volto a semplificare diversi aspetti urbanistici della legislazione italiana. Tra tutti meritano una menzione l’altezza e la superficie che rendono abitabile un immobile, ma anche la possibilità di condonare mansarde e sottotetti. Non si è parlato solo di questo però, perchè il Salva Casa in realtà abbraccia anche una materia piuttosto complessa: il cambio di destinazione d’uso.
Sostanzialmente, quello che ha fatto il Salva Casa è stato semplificare il processo tramite il quale un immobile può passare da una destinazione d’uso ad un’altra, sia con che senza opere alle unità immobiliari. Le novità principali apportate dalla Legge 105 riguardano il mutamento nella stessa categoria e il mutamento di destinazione d’uso tra categorie diverse, vediamole insieme.
Cambio destinazione d’uso

Secondo la definizione di mutamento di destinazione d’uso che si trova nell’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, questo è
“urbanisticamente rilevante quando comporta l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle contemplate”.
Queste sono riportate nell’articolo stesso, e sono:
- residenziale;
- turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale.
Lo stesso articolo prevede anche che, per ogni unità immobiliare oggetto di cambiamento di destinazione d’uso, sia necessario produrre una SCIA, sia nel caso in cui si tratti di un mutamento all’interno della stessa categoria, sia in caso si tratti di un mutamento da una categoria all’altra. In quest’ultimo caso inoltre, se si tratta di un mutamento che include delle opere, si deve produrre anche una CILA.
Stando così le cose però, cosa cambia con il Decreto Salva casa?
Cambia tutto con il Salva Casa

La primissima cosa che si nota leggendo la nuova normativa è la definizione del mutamento della destinazione d’uso senza opere, che da oggi in poi viene considerato tale se non comporta opere edilizie, oppure se le stesse sono riconducibili agli interventi previsti dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001. Non è questa però la novità principale, poichè questa riguarda due commi che sono stati inseriti ex-novo: il comma 1-bis e il comma 1-ter.
Il comma 1-bis tratta il mutamento nella stessa categoria, sia con che senza opere: questo è sempre consentito, ovviamente nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni specifiche fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Il comma 1-ter invece tratta il mutamento tra categorie diverse, anch’esso con o senza opere: questo è sempre consentito, sempre nel rispetto delle normative vigenti, per le unità che si trovano in edifici in zone A, B e C (descritte nell’art. 2 del D.M. 1444/1968).
Fino ad oggi il cambio di destinazione d’uso aveva un funzionamento consolidato e abbastanza rigido, ma con il Salva Casa anche su questo fronte ci saranno dei cambiamenti importanti, come abbiamo visto. Il Decreto Salva casa ha semplificato diverse materie urbanistiche in Italia, e sicuramente saranno moltissime le situazioni che grazie ad esso si sbloccheranno.