IMU e TARI, attenzione alla data del 1° gennaio 2027: dopo cambia il sistema delle sanzioni
Con l’arrivo del nuovo anno diremo addio ai vecchi margini edittali. In arrivo il Decreto Legislativo n. 147/2026 che va a ridisegnare quelle che sono le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, ampliando così le possibilità di ravvedimento. Facciamo un pò di chiarezza
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IMU e Tari alla svolta
Dal 2027 a quanto pare, avremo a che fare con la nuova normativa legata ai tributi locali. Sarà operativo a tutti gli effetti il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con tale documento il legislatore ha riformulato le penali amministrative da applicarsi all’IMU, TARI, imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno. Così facendo verrà garantirà una maggiore proporzionalità tra la violazione commessa dal contribuente e la sanzione irrogata, eliminando le cosiddette vecchie “forbici” che favorivano le percentuali fisse, già predeterminate.
La novità di maggior impatto per il contribuente riguarderà la riformulazione delle aliquote sanzionatorie, per le violazioni dichiarative. Oggi e per tutte le infrazioni commesse entro il 31 dicembre 2026, l’omessa presentazione della dichiarazione dell’IMU o della TARI comporteranno una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non versata. In caso di dichiarazione non corrispondente al vero (nel caso di dati inviati inesatti o incompleti che andranno a determinare un minor versamento) si avrà una sanzione tra il 50% e il 100%.
A partire dal 1° gennaio 2027 questo sistema variabile sarà definitivamente archiviato, e le per violazioni commesse da tale data vedranno solamente due aliquote fisse:
- Per quanto concerne la omessa dichiarazione: una sanzione fissa, pari al 100% del tributo non versato.
- La dichiarazione infedele: una sanzione fissa del 40% del tributo non versato.
- Per quanto riguarda la soglia minima inderogabile di 50 euro per ciascuna violazione, questa rimarrà inalterata

Le novità per il contribuente
Per il prossimo anno la sanzione per dichiarazione infedele sarà pari esattamente a 400 euro (contro gli attuali 500-1.000 euro), oltre ovviamente all’imposta dovuta e agli interessi di mora. Si assisterà inoltre così ad un’ulteriore svolta positiva per i contribuenti che riguarderà l’estensione del ravvedimento operoso. Ad oggi nei tributi comunali la constatazione dell’infrazione o l’avvio di ispezioni e verifiche di fatto precludeva la po ssibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con le riduzioni previste dalla legge. Invece con decorrenda dal 2027 le regole dei tributi locali si allineano a quelle erariali. Così facendo sarà possibile accedere al ravvedimento anche dopo l’inizio di accessi e controlli o nel caso in cui si è in presenza della notifica di un verbale.
L’unico limite rimarrà comunque la notifica formale dell’atto di accertamento, o dell’avviso di pagamento. Do fatto il decreto stabilisce in modo inflessibile che le sanzioni ridotte non avranno alcun effetto retroattivo. Il criterio guida pertanto non sarà la data in cui il Comune notifica la contestazione, ma il momento esatto in cui è stata commessa la violazione. Tutti gli errori o i mancati invii effettuati entro il 31 dicembre 2026 continueranno a essere puniti con le aliquote più severe oggi in vigore. La riforma inserisce i tributi locali in un percorso di ammodernamento con la progressiva digitalizzazione dei canali di invio. Le specifiche tecniche saranno rese note quanto prima, attraverso un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.