Salva Casa in zone sismiche: linee guida della Regione Lazio
La materia dell’applicazione del Decreto Salva Casa in zone sismiche è stata da pochissimo affrontata dalla Regione Lazio, che con una circolare risponde a molti quesiti e dà le linee guida da seguire per trattare tolleranze e sanatorie in zone a rischio sismico. Ecco una guida completa.

Il Decreto Salva casa, come ben si sa, prevede tutta una serie di tolleranze e sanatorie semplificate. Come si applicano però queste nuove regole alle zone a rischio sismico? A questo riguardo, la Regione Lazio ha diffuso, pochi giorni fa, la circolare n.0407168 del 4 aprile 2025. Tramite questo testo la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica ha chiarito come si devono applicare le tolleranze del Salva Casa quando questo interviene su una difformità edilizia in una zona sismica. In particolare, fa riferimento agli articoli:
- 34-bis – tolleranze costruttive,
- 34-ter – casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità di titolo,
- 36-bis – accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali,
- 96 – accertamento delle violazioni.
Salva Casa in zone sismiche

Una premessa fondamentale a quanto spiega la circolare della Regione Lazio, sta nella definizione delle zone sismiche. Queste sono divise in 4 zone: le zone 1 e 2 sono definite a non bassa sismicità, e prevedono l’acquisizione del titolo autorizzativo sismico; le zone 3 e 4 sono a bassa sismicità, e non prevedono l’acquisizione del titolo. La prima importante specifica fatta dalla circolare della Regione Lazio riguarda il comma 3-bis dell’art. 34-bis.
Questo stabilisce che se un immobile con difformità si trova in una zona sismica 1 e 2, il tecnico abilitato ad attestare le tolleranze del Salva Casa deve prima verificare il rispetto della conformità strutturale vigente al momento della sua realizzazione. La circolare definisce una data spartiacque: per gli interventi realizzati prima del 24 maggio 2024 si applica una percentuale di tolleranza che va dal 2 al 6%, in modo inversamente proporzionale alla superficie utile dell’immobile; per gli interventi realizzati dopo tale data invece, la percentuale di tolleranza è del 2%.
Documenti e procedure

Chi ha un immobile in zona sismica 1 e 2 e vuole presentare un’istanza per sanare una piccola difformità, deve farlo tramite l’applicativo regionale OPENGENIO. La domanda deve essere corredata di una documentazione piuttosto strutturata, e descritta nel dettaglio all’art. 5 del Regolamento Regionale Lazio n. 26/2020. Inoltre, a tale documentazione si deve aggiungere una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento alla normativa vigente quando questo è stato realizzato.
Gli interventi realizzati a classificazione sismica avvenuta sono considerati di rilevanza, e il Genio Civile deve controllare tali interventi con le stesse modalità delle opere eseguite prima del 24 maggio 2024, effettuando controlli a campione sul 5% delle istanze. Gli interventi realizzati prima della classificazione sismica invece, sono privi di rilevanza, e non soggetti ad autorizzazione sismica. Per loro basta un attestato di avvenuto deposito, così come le difformità che rientrano nelle tolleranze costruttive minori, definite dai commi 1 e 1-bis, lett. a dell’art. 34-bis.
Un chiarimento di questo tipo, che definisse sia le diverse sismicità regionali che le diverse applicazioni della Legge 105/2024. Grazie a queste linee guida, applicare le nuove disposizioni del Salva Casa alle singole difformità presenti in zone sismiche sarà più facile per i tecnici, e anche i cittadini sono in grado di capire quali interventi rientrano nel raggio d’azione del Decreto, e con quali tolleranze.