Pergotenda in edilizia libera: quando è concessa

Autore:
Erika Fameli
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Solo determinate caratteristiche permettono di far rientrare la pergotenda in edilizia libera. In poche parole, quindi, solo se la pergotenda installata rispetta alcuni requisiti può considerarsi esonerata dalla necessità di ottenere permessi edilizi. Ecco quali sono i casi in cui l’installazione della pergotenda rientra a tutti gli effetti nell’edilizia libera.

Vetrata, Balcone
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Quando si ha un giardino o uno spazio esterno ampio, può sorgere la necessità di installare una pergotenda, magari per proteggere una parte di esso dal sole oppure per creare uno spazio meno esposto alle intemperie e agli agenti atmosferici. In questi casi si ricorre alla pergotenda, spesso corredata di vetrate panoramiche (VEPA).

Questi due elementi però, sebbene rientrino nel raggio dell’edilizia libera nella lista presente nel Testo Unico dell’Edilizia, rappresentano una situazione borderline che può portare a controversie legali. Ecco, nello specifico, quando è concesso installare liberamente una pergotenda nel proprio giardino, senza necessità di richiedere permessi edilizi.

Il caso di Roma

Veranda
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Un caso inerente questa materia è stato recentemente dibattuto a Roma, dove il Consiglio di Stato è stato chiamato a deliberare su un’ordinanza di demolizione emessa da Roma Capitale nei confronti di un cittadino che aveva installato nel proprio terrazzo una pergotenda chiusa su tre lati per mezzo di VEPA. Nello specifico, la pergotenda aveva una copertura retrattile e si appoggiava all’edificio. Il TAR del Lazio ha inizialmente respinto il ricorso del cittadino, considerando lo spazio creato dalla pergotenda come un aumento volumetrico dell’abitazione.

Nella sentenza n. 607 del 27 gennaio 2025, quindi, ci si focalizza esattamente sul concetto di pergotenda. In particolare, si fa riferimento sia all’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, che annovera le pergotende tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, alcune delle opere minori che rientrano nell’edilizia libera e che non necessitano di permessi edilizi specifici, sia al Glossario dell’Edilizia Libera, dove la pergotenda è elencata alla voce 50 come opera realizzabile senza autorizzazione.

Pergotenda in edilizia libera

Vetrata, Balcone
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Ciò detto, però, c’è da sottolineare che affinchè le pergotende siano effettivamente considerate come opere in edilizia libera, queste devono sottostare a determinate condizioni, specificate dalla giurisprudenza nei casi come quello di Roma. In particolare:

  • la copertura della pergotenda deve essere mobile e retrattile, oltre a non alterare stabilmente lo spazio;
  • non devono esserci chiusure fisse che possano creare un nuovo volume abitabile;
  • non devono sussistere collegamenti permanenti con impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, ecc.

Più o meno le stesse regole valgono anche per le VEPA, che con la Legge n. 142/2022 sono state inserite ufficialmente tra le opere realizzabili in edilizia libera. Nello specifico, le VEPA sono consentite solamente se completamente amovibili e non stabilmente chiuse, se non alterano la destinazione d’uso dello spazio esterno e se non comportano un aumento di volume o una modifica sostanziale all’edificio in cui vengono installate.

Tirando le somme, quindi, ogni caso necessita di un’analisi ad hoc. Chiudere il balcone o il terrazzo con una pergotenda o una vetrata è una questione complessa, e recentemente questa materia è stata anche oggetto del Decreto Salva Casa. Quello che è sempre conveniente fare, prima dell’installazione e prima di investire le somme non indifferenti richieste per questo tipo di elementi d’arredo, è sentire il parere dell’amministratore di condominio e far sottoporre la questione all’assemblea, per evitare qualsiasi tipo di controversia.

Pergotenda in edilizia libera: ecco quando è concessa: foto e immagini