Decreto Salva Casa: la pergotenda è ok
Decreto Salva Casa di recente messa a punto, vede finalmente la definizione della spinosa questione riguardante le cosiddette pergotende. Inaftti nel corso degli utlimi anni con il diffondersi di tale complemento d’arredo d’esterno, sono andati a crearsi inevitabilmente numerosissimi contenziosi amministrativi.

Decreto Salva Casa 2024: cosa s’intende per intervento di edilizia libera
La recente messa a punto del “Decreto Legge 29 maggio 2024, n.69” che ha focalizzato l’attenzione sulle urgenti necessità di andare a meglio definire e semplificare quelle tipologie d’intervento di base urbanistica che stanno dando vita ad un crescendo di contenziosi amministrativi, non poteva non prendere in considerazione l’intrigata questione delle pergotende.
Si tratta di strutture volte a proteggere spazi esterni sia dall’incidenza dei raggi solari, che dall’azione degli agenti atmosferici. Ecco quindi che tale struttura può essere considerata un’opera provvisoria e removibile, escludendo così la necessità di richiesta di un titolo edilizio vero e proprio. Tale intervento è stato finalmente incluso nelle cosiddette attività di edilizia libera, includendo la lettera b-ter all’”art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 del Testo Unico Edilizia”.
L’edilizia libera si va a configurare nel momento in cui non si determina la realizzazione di uno spazio chiuso in forma stabile, andando a generare pertanto volumi e superfici. Inoltre in questi casi non si generano strutture che impattano sotto il profilo strutturale ed estetico, impattando a livello estetico in maniera molto contenuta.
Anche il riuscire a realizzare delle strutture aggiuntive che si vadano ad integrare in totale armonia e discrezione con quelle già esistenti, rientra nelle caratteristiche peculiari, che si vanno ad evidenziare nell’edilizia libera.

Messa a punto della nuova normativa
Andando a meglio comprendere, nello specifico si evidenzia che rientrano nella normativa che definisce l’attività di “edilizia libera b-ter”, quelle opere volte alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, di spazi esterni. Il fulcro della struttura dovrà essere rappresentato dalla tenda sia da sole che da esterno, o da elementi retrattili o semovibili, realizzati con materiale impermeabile.
Inoltre tale struttura meglio indicata come pergotenda, si potrà realizzare sia addossata a strutture murarie già esistenti, che quale struttura a se stante. Resta inteso comunque che tali strutture non dovranno andare ad originare spazi stabilmente chiusi e definiti, andando così a generare volumi statici.

Decreto salva Casa e questione pergotende: cosa accade per i contenziosi in essere
In merito alle strutture che sono state realizzate prima della definizione del recente Decreto Salva Casa in cui si è andato a fare chiarezza in merito alle questione normativa riguardante le pergotende, cosa ci si può aspettare? Di certo è ben chiaro che ogni atto (giuridico) di norma viene regolato dalla legge del tempo in cui lo stesso si verifica.
Ecco quindi che coloro che hanno dei dibattimenti in atto non potranno fare diretto riferimento alla nuova lettera b-ter, mentre per le sentenze future, non vi dovrebbero essere grandi sorprese sulla loro definizione. Resta di fatto in ogni caso la possibilità di andare ad avanzare una richiesta di riesame della pratica, facendo leva sulle ultime novità introdotte nella normativa edilizia.