Ecobonus 2027, attenzione alle nuove detrazioni: per alcuni proprietari il bonus scende al 30%
La recente riorganizzazione dei bonus edilizi fissa nuove percentuali di detrazione differenziate tra abitazione principale e immobili secondari, ridefinendo il quadro delle agevolazioni per la transizione energetica residenziale.
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La disciplina delle detrazioni fiscali destinate all’efficientamento energetico degli edifici residenziali subisce un’importante revisione della normativa a partire dal periodo d’imposta 2027. La struttura legislativa che affonda le sue radici nell’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 e nell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene progressivamente ridimensionato per garantire la sostenibilita dei conti pubblici. La principale novità riguarda la netta separazione tra le aliquote applicabili sull’abitazione principale e quelle destinate alle seconde case o agli immobili locati. Per le spese sostenute nel corso del 2027, la percentuale di detrazione IRPEF spettante per i lavori di riqualificazione energetica sulle prime case si attesta al36% mentre per gli interventi realizzati su immobili diversi dall’abitazione principale la percentuale scende al 30%. Tale progressivo ricalcolo non fa altro che andare a rispondere alle direttive europee sulla prestazione energetica nell’edilizia, incentivando in modo prioritario la messa in sicurezza e il miglioramento delle prestazioni termiche degli immobili adibiti a residenza anagrafica del contribuente.Va tuttavia segnalato che nel 2027 l’Ecobonus per lavori nelle case principali (come la sostituzione dei serramenti e l’isolamento del tetto) potrebbe salire al 65%, anche se la norma verrà approvata solo a fine anno.

Tetto massimo di spesa ammissibile e ripartizione pluriennale della detrazione
L’accesso alle agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus 2027 resta subordinato al rispetto dei limiti di spesa prefissati dal legislatore per ciascuna unita immobiliare. Il tetto massimo di spesa ammissibile su cui calcolare la detrazione IRPEF è stabilito nella misura di 96mila euro per immobile. Importo questo comprensivo sia dell’acquisto dei materiali, che delle prestazioni professionali necessarie all’esecuzione delle opere. La detrazione spettante deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. Non sono piu consentite pertanto le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura, ormai definitivamente abrogate per la quasi totalità dei cantieri residenziali. Il contribuente deve pertanto assicurarsi di possedere la capienza fiscale IRPEF necessaria per poter recuperare integralmente la quota annuale detraibile, pena la perdita irrecuperabile della parte eccedente l’imposta lorda dovuta.

Adempimenti tecnici, tracciabilità dei pagamenti e comunicazioni ENEA
Per beneficiare delle detrazioni fiscali senza incorre in sanzioni o nella decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto al rigoroso rispetto degli adempimenti formali e tecnici previsti dalla normativa vigente. I pagamenti delle spese devono essere effettuati tassativamente tramite bonifico bancario o postale parlante. Sarà da indicare la causale del versamento con il riferimento normativo specifico, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto destinatario del pagamento. Sul piano tecnico, entro novanta giorni dalla data di fine lavori è obbligatorio trasmettere all’ENEA, mediante l’apposito portale informatico, la scheda descrittiva degli interventi e l’Attestato di Prestazione Energetica redatto da un tecnico abilitato. L’omessa o tardiva comunicazione ENEA comporta la perdita del diritto alla detrazione, ferme restando le sanzioni amministrative previste in materia di dichiarazione dei redditi dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.