TFR per la casa rifiutato: ecco il motivo che non sai
L’anticipo del TFR negato per l’acquisto di casa è un caso molto più frequente di quanto si possa pensare, e che può causare serie conseguenze ai fini della compravendita immobiliare. Per questo, prima di presentare la domanda al proprio datore di lavoro, è bene conoscere tutti i vincoli, i limiti e i requisiti da rispettare.

Quando si decide di comprare la prima casa, o di aiutare un figlio a fare questo importantissimo passo, si inizia subito a fare il conto della liquidità da poter destinare all’operazione, e a cercare ogni modo possibile per aumentarla, e chiedere meno mutuo alle banche. Uno degli escamotage più utilizzati dai lavoratori dipendenti, in questo senso, consiste nel chiedere al proprio datore di lavoro un anticipo sul TFR.
Il TFR è l’acronimo per Trattamento di Fine Rapporto, ossia una somma di denaro che il datore di lavoro accantona durante tutto il periodo di assunzione del lavoratore dipendente, e che versa a quest’ultimo al termine del rapporto di lavoro. Si tratta, quindi, di un compenso differito di cui il lavoratore è titolare teorico, ma di cui non può disporre fino alla fine del rapporto di lavoro. La legge però, permette ai lavoratori di chiederne una parte prima della scadenza del contratto, solamente in determinati casi e rispettando determinati requisiti. Può capitare, quindi, che la richiesta venga negata, con tutte le conseguenze del caso sulla compravendita immobiliare.
Fare richiesta al datore di lavoro

Prima di vedere quali sono i casi in cui l’anticipo può non arrivare, è bene capire quali siano i limiti e i vincoli di questa possibilità. Innanzitutto, questa è una strada che solamente i lavoratori dipendenti possono percorrere, e solamente se lavorano da più di 8 anni presso lo stesso datore di lavoro in maniera continuativa. Si tratta, inoltre, di un’opzione che si può richiedere solo una volta per tutta la durata del rapporto di lavoro, e che può arrivare ad un massimo del 70% del TFR accantonato fino al momento della richiesta.
Per avviare la pratica, si deve innanzitutto fare una richiesta scritta al datore di lavoro, in cui si indica la motivazione della necessità dell’anticipo, la somma da anticipare e si allegano i documenti attestanti quanto sopra: documento d’identità, rogito notarile o contratto di compravendita (in caso di acquisto prima casa), fatture o preventivi (in caso di costruzione o ristrutturazione), e dichiarazione del nucleo familiare (se la casa è per un figlio). Una volta analizzati i documenti, il datore di lavoro può acconsentire oppure no. Accettare questo tipo di richiesta non è un obbligo per il datore di lavoro, che anche volendo, ha dei limiti da rispettare. Questi, infatti, può concedere l’anticipo solamente al 10% dei lavoratori aventi diritto, e solamente al 4% di loro per ciascun anno.
Anticipo del TFR negato per l’acquisto di casa

Inoltre, si devono rispettare determinati requisiti inerenti la motivazione per cui si richiede l’anticipo, come ad esempio dimostrare che l’immobile è destinato ad uso abitativo principale, che chi richiede il TFR (o il figlio) in anticipo è proprietario o comproprietario dell’immobile, e che tutti i documenti sono in regola. Tutto ciò premesso, i casi in cui non si può richiedere l’anticipo del TFR o in cui questo non viene concesso dal datore di lavoro sono diversi:
- se non sono trascorsi 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, o non sono stati continuativi;
- se si è già usufruito dell’anticipo in passato;
- se la richiesta non riguarda la prima casa di abitazione propria o di un figlio;
- se il lavoratore è in periodo di preavviso di dimissioni o licenziamento;
- se l’azienda ha già raggiunto il limite annuo di richieste accoglibili.