Sfratto agrario: cos’è e come funziona

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 4 minuti

Lo sfratto agrario è la procedura attraverso la quale il proprietario di un terreno chiede che l’affittuario vada via, e poi avviarsi per diverse motivazioni, come ad esempio la morosità o la realizzazione di opere abusive. Ecco come funziona, e quali sono i requisiti minimi per poter richiedere lo sfratto agrario.

Trattore, Campagna
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Quando si stipula un contratto di locazione di un immobile residenziale, se l’inquilino non paga il canone d’affitto rischia lo sfratto. La stessa cosa però, può accadere anche in caso di una locazione di un terreno. Se per gli immobili residenziali si avvia la procedura di sfratto classica, per i terreni vale quella dello sfratto agrario, a patto però che si rispettino alcuni requisiti minimi, che riguardano la durata del contratto e il rilascio del fondo.

I principali motivi per cui si può chiedere uno sfratto agrario sono, proprio come nel caso degli immobili residenziali, il mancato pagamento dei canoni di affitto, oppure la realizzazione di opere abusive sul terreno affittato. I dettagli sono contenuti nel Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, che ha modificato l’art. 658 del Codice di Procedura Civile e ha esteso l’applicabilità della procedura semplificata di sfratto valida per i contratti residenziali, anche ad altri tipi di contratto di locazione tra cui, appunto, quello agrario.

Contratto di locazione di un terreno

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Prima di capire come funziona lo sfratto agrario, è bene fornire alcune specifiche riguardo il contratto di locazione di un terreno. Il contratto infatti, si differenzia da quello residenziale principalmente per la durata. Infatti, se le parti non si rivolgono ad un sindacato per la stipula del contratto, lo stesso ha una validità minima di 15 anni, al termine dei quali il contratto si rinnova automaticamente per un periodo uguale. Se si vuole porre fine ad un contratto agrario ed impedirne il rinnovo, è necessario inviare una comunicazione ufficiale un anno prima della sua scadenza.

Può capitare però, che ci sia la necessità di terminare prima il contratto, per inadempienza da parte dell’affittuario. Le motivazioni che possono spingere un proprietario in questa direzione sono sostanzialmente di tre tipi:

  • la morosità dell’affittuario;
  • la realizzazione di opere abusive sul terreno da parte dell’affittuario;
  • l’occupazione del terreno dopo la fine del contratto.

In tutti questi casi il proprietario può ricorrere alla procedura legale di sfratto agrario, e chiedere formalmente ad un giudice di far liberare il proprio terreno dalla presenza dell’affittuario. Se questo in passato richiedeva una procedura piuttosto lunga e tortuosa, oggi è stato reso tutto più semplice grazie ad un Decreto Legislativo che ha modificato la norma del Codice Civile.

Sfratto agrario

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Grazie all’introduzione del Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, quindi, anche i proprietari di terreni affittati possono seguire lo stesso iter semplificato dei proprietari di case e appartamenti nel caso in cui l’affittuario si dimostri moroso e non paghi regolarmente i canoni di affitto così come previsto dal contratto. La prima cosa da fare è contestare l’inadempimento all’affittuario, comunicando tramite raccomandata a/r o PEC la richiesta di saldo dei canoni in sospeso. Successivamente, se l’affittuario non provvede a pagare entro il termine stabilito, il locatore può inviare una notifica di atto di citazione per comparire in tribunale.

Sarà il giudice, a questo punto, a valutare l’inadempimento e convalidare lo sfratto (da non confondere con lo sgombero), fissando una data per il rilascio del fondo. Se l’affittuario non libera ancora il terreno, si passa allo sfratto esecutivo. Infine, l’affittuario ha facoltà di opporsi allo sfratto, trasformando però la procedura in una vera e propria causa, o chiedere un termine di grazia per sanare la morosità.

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