Termosifoni, scatta l’obbligo entro il 2027: multe fino a 2.500 euro per chi non si adegua

Autore:
Laura Scarpellini
  • Laurea in architettura d'interni
Tempo di lettura: 5 minuti

Nuove direttive europee e il recepimento italiano impongono ora la contabilizzazione intelligente del calore con trasparenza costante dei consumi, nei confronti dei condomini. Ecco una panoramica delle novità in merito alle normative sul monitoraggio a distanza dei termosifoni e sull’informativa periodica resa necessaria per ottimizzare una vera efficienza energetica, negli edifici residenziali.

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Riscaldamento in condominio
Photo by ri – Pixabay

Il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici residenziali ha introdotto vincoli stringenti per quanto riguarda la gestione degli impianti di riscaldamento centralizzato. Con il recepimento della Direttiva Europea EED II (2018/2002) e il conseguente Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 102, ecco come l’ordinamento italiano ha stabilito requisiti precisi volte a garantire il controllo diretto delle spese da parte dei singoli proprietari. L’obbiettivo centrale della disciplina lo si ritrova nella digitalizzazione delle misurazioni e nella periodicità delle informazioni fornite all’utente finale.

Obbligo di telelettura per tutti i contabilizzatori di calore

Vediamo quindi che la norma dispone che tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione del calore installati nei singoli appartamenti debbano essere leggibili da remoto. Per gli impianti di nuova installazione l’obbligo di telelettura è già scattato nel 2020. L’adeguamento dei sistemi esistenti privi di tecnologia wireless deve essere completato entro il 1° gennaio 2027. Pertanto la sostituzione o l’aggiornamento dei vecchi ripartitori posizionati sui radiatori non è una facoltà dell’assemblea, ma un adempimento tecnico vincolante per l’intero edificio condominiale.

Riscaldamento in condominio
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Invio dei report mensili e trasparenza della fatturazione

Un aspetto cruciale della normativa lo si ritrova nella frequenza delle informazioni inviate ai condomini. Laddove siano già presenti contatori o ripartitori leggibili a distanza, gli amministratori di condominio o le società delegate alla lettura hanno l’obbligo di fornire ai residenti i dati sui consumi effettivi con cadenza almeno mensile durante la stagione di accensione dei riscaldamenti. Questo report periodico sostituisce i vecchi conguagli annuali retroattivi, consentendo agli abitanti di verificare la spesa in tempo reale, individuare eventuali anomalie termiche dell’immobile ed evitare brutte sorprese nelle ripartizioni finali.

In arrivo nuove sanzioni amministrative e responsabilità dell’amministratore

Il mancato rispetto dei requisiti legali espone il condominio a sanzioni pecuniarie severe. L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. 102/2020, di fatto prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per il condominio che non provvede alla corretta installazione dei dispositivi di contabilizzazione o non rispetta i criteri di ripartizione stabiliti dalla norma UNI 10200 e dalle successive integrazioni legislative. L’amministratore risponde direttamente dell’omessa esecuzione delle delibere necessarie ad adeguarne gli impianti.

Riscaldamento in condominio
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Criteri di ripartizione della spesa e tabella millesimale termica

La ripartizione dei costi del combustibile si basa sulla quota di consumo volontario, misurata dai ripartitori di calore sui termosifoni, e sulla quota per consumi involontari, legata alla dispersione della rete di distribuzione. Quest’ultima quota viene suddivisa secondo una specifica tabella millesimale termica redatta appositamente da un tecnico, abilitato in conformità al prospetto UNI/TS 11300. L’adozione dei sistemi digitali garantisce che la suddivisione rispecchi i parametri di legge andando ad escludere una volta per tutte, vecchi calcoli arbitrari o forfettari.

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