Una casa vuota può costare anche senza essere abitata: le spese che molti dimenticano

Autore:
Laura Scarpellini
  • Laurea in architettura d'interni
Tempo di lettura: 5 minuti

Cadiamo in errore se pensiamo che  un immobile disabitato veda azzerata  la pressione fiscale e i costi fissi. Cosa stabilisce la normativa vigente.

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Casa vuota
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Il possesso di un immobile privo di occupanti non determina in alcun modo il venire meno dei tributi e degli oneri ordinari di gestione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nota come Legge di Bilancio 2020, il presupposto dell‘Imposta Municipale Propria risiede esclusivamente nel possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili. L’assenza fisica o temporanea di inquilini non incide sulla classificazione giuridica della struttura come seconda casa. Il tributo locale resta interamente dovuto senza alcuna agevolazione automatica legata al semplice inutilizzo.

Riduzione dell’imponibile IMU per immobili inagibili

L’articolo 1, comma 747, lettera b), della medesima Legge n. 160/2019 disciplina la riduzione al 50% della base imponibile IMU. Tale beneficio fiscale spetta rigorosamente nelle sole ipotesi di inagibilità o inabitabilità dell’immobile unite all’effettivo non utilizzo dello stesso. Il degrado fisico ed edilizio deve essere accertato dall’ufficio tecnico comunale mediante apposito sopralluogo oppure attestato dal proprietario tramite una dichiarazione sostitutiva accompagnata da perizia idonea. La semplice disabitazione o l’assenza di arredi non costituiscono requisiti sufficienti per accedere all’agevolazione. È indispensabile la presenza di un crollo parziale o di un grave difetto strutturale che renda impossibile e pericoloso qualsiasi utilizzo della struttura. L’intervento di normale manutenzione ordinaria o straordinaria non basta a giustificare lo sconto fiscale. Si raccomanda di verificare sempre i dettagli applicativi contenuti nel regolamento specifico approvato dal Comune locale.

Casa vuota
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TARI: presupposti d’imposta, esclusioni e delibere comunali

La Tassa sui Rifiuti risulta disciplinata dall‘articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il presupposto impositivo della TARI consiste nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. La presenza di arredi minimi oppure l’allacciamento anche a uno solo dei servizi pubblici di rete come energia elettrica, acqua o gas genera una presunzione legale di attitudine dell’immobile a produrre scarti. L’esclusione totale dal tributo viene riconosciuta dagli enti locali esclusivamente in presenza di condizioni oggettive e concomitanti. L’unità immobiliare deve risultare completamente priva di mobili e contemporaneamente scollegata da ogni utenza di rete.

Utenze di rete e spese condominiali per unità non locate

Il mantenimento in essere dei contratti di somministrazione comporta l’addebito costante delle quote fisse e degli oneri generali di sistema stabiliti dalle delibere dell‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali costi gravano periodicamente sul titolare dell’utenza anche nell’ipotesi in cui i consumi effettivi registrati dal contatore risultino pari a zero. Per quanto concerne la gestione delle parti comuni condominiali, l’articolo 1123 del Codice Civile impone la ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore della proprietà espresso in millesimi. Le delibere assembleari relative alla conservazione delle strutture del fabbricato vincolano pienamente il condomino anche se il suo appartamento resta vuoto per tutto l’anno. Negli stabili serviti da un impianto di riscaldamento centralizzato con termoregolazione e contabilizzazione del calore, la quota fissa per i consumi involontari legati alle dispersioni della rete resta integralmente a carico dell’immobile disabitato ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

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