Registrazione delle assemblee condominiali: norme, limiti e tutele della privacy
Durante i dibattiti tra condomini, spesso accesi quando si discutono bilanci o interventi di manutenzione straordinaria, sorge spontaneo il dubbio se sia consentito azionare il registratore del proprio smartphone all’insaputa dei presenti per tutelare i propri diritti o per conservare una traccia fedele di quanto pronunciato. Facciamo chiarezza sulle normative in essere, privacy e sentenze sul diritto di registrare la riunione di condominio.
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Impostare una videocamera o avviare la ripresa dello smartphone durante la riunione di condominio richiede paletti ben più rigidi rispetto all’uso del semplice registratore vocale. L’acquisizione delle immagini chiama infatti in causa direttamente il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le relative norme nazionali che tutelano la riservatezza e l’immagine delle persone. Per poter girare un filmato o registrare la seduta in formato video occorre necessariamente l’assenso formale, preventivo ed espresso da parte di ognuno dei partecipanti seduti al tavolo, senza alcuna esclusione.Senza l’autorizzazione esplicita di ogni singolo presente, la videoregistrazione si trasforma inevitabilmente in un atto del tutto illegittimo e sanzionabile. I filmati eventualmente ottenuti in modo irregolare non si possono mai impiegare per integrare o correggere il verbale di seduta, né possiedono alcun tipo di valore probatorio davanti a un giudice. Anche nei casi in cui il video venga preventivamente autorizzato dall’unanimità dei partecipanti, la successiva conservazione e custodia dei file digitali deve avvenire adottando scrupolosamente supporti protetti.

Diffusione vietata e rispetto della sfera privata
Il fatto di poter registrare la traccia vocale degli interventi non attribuisce comunque alcuna libertà di pubblicare o condividere liberamente il materiale audio ottenuto durante la riunione. La normativa vigente vieta infatti in modo categorico ed assoluto di diffondere i contenuti e le voci degli interlocutori all’esterno della ristretta cerchia dei partecipanti all’incontro. Caricare i discorsi dei vicini di casa sulle piattaforme web, inoltrare i file audio all’interno di chat di gruppo o trasmetterli a persone del tutto estranee alla gestione del palazzo configura un grave illecito civile e penale legato al trattamento non autorizzato dei dati personali. Qualora la seduta venga eccezionalmente ospitata dentro l’appartamento o all’interno della proprietà privata di uno dei condomini, la tutela costituzionale del domicilio diventa del tutto prevalente su qualsiasi altra esigenza di memoria o di difesa giuridica. In questo contesto casalingo è del tutto impedito azionare qualunque strumento di ripresa o di ascolto all’insaputa del padrone di casa.

Le norme e l’orientamento dei giudici sull’audio fisso
Il solido principio stabilito dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 18908/2011 chiarisce in modo univoco che chiunque prenda la parola all’interno di un contesto collettivo accetta implicitamente il rischio che il proprio discorso possa venire ascoltato, registrato e memorizzato da altri su un supporto informatico. Trattandosi a tutti gli effetti di un colloquio al quale si assiste di persona, la presenza diretta del soggetto esclude in radice la violazione della sfera riservata altrui, dal momento che i contenuti espressi dagli interlocutori sono già liberamente entrati nella sfera di conoscenza di chi registra nel preciso istante in cui vengono pronunciati (Cassazione Sezioni Unite n. 36747/2003). L’incisione vocale condotta dal condomino personalmente presente alla seduta resta dunque pienamente legittima, a patto che sia svolta con l’esclusiva finalità di tutelare un proprio diritto o di conservare una traccia precisa e fedele di tutte le decisioni prese insieme.
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