Manca il cappotto termico dal Superbonus? Addio incentivo

Autore:
Erika Fameli
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Se manca il cappotto termico dal Superbonus, ed era stato dichiarato come parte del progetto, si può anche dire addio all’incentivo: una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono i parametri essenziali ai fini della maturazione dell’agevolazione, e crea un precedente di rilievo.

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Quando si parla di Superbonus, gli aggiornamenti non finiscono mai. Nonostante siano passati anni dalla sua uscita, e nonostante quasi tutti i cantieri che hanno previsto interventi agevolati stanno per concludersi, il Superbonus continua infatti a creare divisioni e contenziosi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione riprende l’argomento e lega i lavori del Superbonus al cappotto termico, un elemento essenziale ai fini della maturazione dell’incentivo.

In poche parole, quindi, se alla fine dei lavori il cappotto termico risulta mancante, ma era stato inizialmente incluso nei lavori da fare, si può anche salutare da lontano l’incentivo. Ecco nello specifico cosa implica questa decisione della Cassazione, e come si ripercuote su tutte le cause ancora in piedi.

Manca il cappotto termico dal Superbonus

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I controlli sui cantieri del Superbonus stanno concentrando le energie sia dell’Agenzia delle Entrate che dei tribunali italiani, poichè sono ancora tantissime le cause in attesa di una risoluzione. Una parte di esse, però, potrà trovare presto una quadra. Con la sentenza n.15710/2026 la Corte di Cassazione torna infatti a parlare di Superbonus, e lo fa in riferimento al rilievo penale delle asseverazioni e degli stati di avanzamento dei lavori non coerenti con l’effettivo stato del cantiere. In particolare, la sentenza deriva da un caso di sequestro preventivo disposto per un’ipotesi di:

  • reati tributari,
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Questi avrebbero generato crediti d’imposta Superbonus sulla base di una documentazione non veritiera, in quanto i SAL riportavano la presenza del cappotto termico, ma i sopralluoghi non ne trovavano traccia. A questo proposito, la Cassazione ha specificato che a prescindere dalla collocazione temporale (nella fase iniziale, centrale o finale dei lavori) del cappotto termico, la sua mancanza fa perdere il Superbonus. In buona sostanza, quindi, la Corte ha affermato che, non essendo il cappotto termico realmente esistente, non ci sono nemmeno i presupposti per approvare l’incentivo del Superbonus.

Addio all’incentivo

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Volendo semplificare, afferma infatti che l’assenza del cappotto termico dal SAL dei lavori conclusi, quando questo rappresenta un intervento essenziale e quando risultano asseverazioni che non corrispondono allo stato reale dei lavori, può incidere sul fumus della frode e sulla legittimità del sequestro, facendo perdere il diritto all’agevolazione. Quella del cappotto, quindi, non può essere trattata come un’irregolarità marginale, ma esattamente l’opposto: passa dall’essere un aspetto solamente edilizio o fiscale al reato penale.

Si tratta di una sentenza che conferisce ai SAL, alle asseverazioni e alle comunicazioni tecniche il massimo rilievo, in quanto un’attestazione che differisce dallo stato effettivo delle cose, può qualificare il credito come indebitamente generato, portando alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attraverso la creazione di un credito d’imposta inesistente.

Con il lavoro enorme di ricerca ed eliminazione delle frodi del Superbonus, che attualmente ammontano a 9,3 miliardi di euro, quello della Cassazione sui contenziosi già aperti rappresenta lo strumento di maggiore efficacia per lo sblocco di cantieri rimasti bloccati e situazioni ristagnanti. Sentenze come questa creano un precedente tale per cui molte altre cause analoghe possono giungere ad una conclusione in tempi ridotti.

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