Hai ricevuto una casa in regalo? Può esserti tolta
L’annullamento della donazione per ingratitudine è un rischio enorme che corre chi riceve una casa in regalo: per rimanere proprietari della casa, si deve rimanere anche in buoni rapporti con il donante. Quest’ultimo infatti, può revocare in qualsiasi momento la donazione: ecco come.
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Recentemente la nuova normativa sulle donazioni ha riaperto la tematica, sempre molto discussa e dibattuta, delle proprietà immobiliari donate. Lo ha fatto, nello specifico, eliminando l’azione di restituzione nei confronti di chi acquista da un donatario, aumentando le tutele dei terzi e mantenendo invariati i diritti degli eredi legittimi. Questi ultimi, infatti, in caso di lesione della propria quota di legittima, possono rifarsi sul donatario, il quale dovrà corrispondere una somma di denaro equivalente alla lesione.
Proprio il donatario però, non riceve nessuna tutela aggiuntiva dalla nuova riforma, ma anzi deve tenere bene a mente che una donazione non è per sempre. Chi dona una casa, infatti, sia in forma diretta che indiretta, esercita una liberalità sempre revocabile, purchè sussistano delle giuste motivazioni. Tra queste c’è l’ingratitudine del donatario: ecco come funziona e come ledere i rapporti con il donante può far perdere ogni bene ricevuto in donazione.
Annullamento della donazione per ingratitudine

Come ben si sa, quando si riceve una casa per mezzo di una donazione, se ne diventa proprietari a tutti gli effetti. Questo però non basta a far dormire sonni tranquilli per sempre, poichè il donante, ossia chi ha donato la casa, può revocare la donazione in qualsiasi momento se il donatario, ossia chi l’ha ricevuta, non rispetta precisi obblighi morali e giuridici. A regolare la revoca della donazione per ingratitudine è l’articolo 801 del Codice Civile, che prevede, ai fini della revoca, che il donatario si sia reso responsabile di comportamenti particolarmente gravi.
Semplici bisticci tra familiari, quindi, non costituiscono una motivazione sufficiente per annullare una donazione, ma per arrivare alla revoca si devono dimostrare atti che manifestino una profonda e reiterata ingratitudine del donatario nei confronti del donante, e che questi atti siano pubblici. La Cassazione, a questo proposito, chiarisce che l’ingratitudine deve essere:
- tale da ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante,
- manifestata esteriormente e pubblicamente,
- evidente anche a persone esterne alla famiglia.
Altri motivi di revoca e un esempio pratico

Per fare un esempio pratico, i tribunali hanno annullato una donazione quando un figlio (donatario) ha tentato di far sfrattare la madre (donante) dall’immobile, conscio del fatto che essa non aveva dove altro andare ad abitare né risorse economiche a disposizione. L’articolo 801 del Codice Civile prevede anche la revoca per grave pregiudizio doloso al patrimonio del donante: se il donatario gestisce male il bene ricevuto e si dimostra l’intenzione di danneggiare economicamente il donante, la donazione si può revocare.
Infine, tra i motivi di revoca ci sono anche i reati gravissimi, elencati nell’articolo 463 del Codice Civile, che determinano l’indegnità a succedere, come ad esempio l’omicidio (tentato o consumato) ai danni del donante o dei suoi familiari. L’unico limite imposto dalla legge alla revoca per ingratitudine è quello temporale: il donante ha un anno di tempo a disposizione per proporre la revoca, a partire dal momento in cui viene a conoscenza del fatto grave (in questo non possono rientrare i comportamenti precedenti la donazione). Se la revoca viene accettata, il donatario deve restituire l’immobile e anche gli incassi eventuali che da esso ha percepito dal momento della domanda di revoca. Tutte le novità introdotte sulla donazione, non svincolano comunque il donatario dal rispetto della legittima degli eredi.