Cessione dei crediti dei bonus edilizi: chi può ancora farla

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 4 minuti

L’argomento della cessione dei crediti dei bonus edilizi è ancora molto dibattuto e controverso. Si tratta, infatti, di una materia che genera molta confusione, e su cui l’Agenzia delle Entrate torna a far luce con una risposta che chiarisce chi può ancora cedere i propri crediti: ecco cosa c’è da sapere.

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In passato si potevano cedere i crediti dei bonus edilizi come compenso per le prestazioni professionali. Ad un certo punto però, il Dl 39/2024 e la sua legge di conversione, hanno posto uno stop alle cessioni, questo non è più possibile. Esistono alcuni contribuenti che però sono ancora legittimati a cedere i propri crediti, e a chiarire chi sono è l’Agenzia delle Entrate, che torna a parlare della materia con la Risposta n.240 del 15 settembre 2025.

A generare la risposta un caso realmente accaduto: una società di costruzioni ha assunto uno studio associato di consulenti del lavoro e, invece di pagarla con i metodi classici, ha preferito cedere alcuni crediti che aveva maturato tramite lo sconto in fattura e che erano già presenti nel suo cassetto fiscale, secondo l’articolo 121 del Decreto Rilancio. Ecco cosa ha decretato l’Agenzia delle Entrate.

Cessione dei crediti dei bonus edilizi

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In base alle leggi in vigore durante i primi anni dei bonus edilizi, e in virtù dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, attraverso lo sconto in fattura o tramite altri passaggi regolarmente registrati si potevano acquisire e cedere i crediti maturati dai bonus stessi. Con il Dl 39/2024, convertito in legge ed entrato in vigore il 29 maggio 2024, è arrivata una stretta normativa che ha posto uno stop alle cessioni del credito. Da allora, quindi, non si possono più cedere i propri crediti, tranne in alcuni casi. A chiarirli, partendo proprio dal caso sopra esposto, è l’Agenzia delle Entrate.

I professionisti hanno infatti chiesto all’ADE se il blocco della cessione:

opera anche per le cessioni operate da aziende edili che hanno maturato il credito con lo sconto in fattura e di conseguenza già presente nella piattaforma cessione crediti del cassetto fiscale.

A questa domanda, l’ADE ha risposto specificando che

dal tenore letterale della disposizione (DL 39/024) non emerge alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni”.

Un chiarimento importante

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Si tratta di un chiarimento importante, che apre le porte a numerose opportunità per chi ha ancora dei crediti nel cassetto fiscale maturati grazie a:

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il divieto della cessione va a limitare solamente il titolare originario della detrazione, e non chi detiene un credito acquisito. Nel caso di cui sopra, quindi, la società edile può legittimamente cedere i propri crediti come pagamento degli onorari allo studio professionale, senza il timore di violare alcuna legge.

Questo, a cascata, apre la questione dell’imponibilità dei proventi. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 240 del 15 settembre 2025, chiarisce anche questo: i crediti che i professionisti acquisiscono in sostituzione del pagamento in denaro costituiscono un provento imponibile e devono, pertanto, essere conteggiati e poi tassati come compensi professionali a tutti gli effetti. Con questo intervento dell’Agenzia delle Entrate si torna a parlare di sconto in fattura e cessione del credito, ma in un’accezione nuova e chiarificatrice, in grado di sbloccare diverse situazioni. Starà ora ai singoli decidere se sfruttare questa apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure no.

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