Bonus condizionatori 2026, il 50% non vale per tutti: controlla questi requisiti
Normative fiscali e requisiti tecnici per le agevolazioni sui condizionatori a pompa di calore, quando ormai le ondate di caldo nel nostro paese non sono più un’eccezione.

I rilevamenti del servizio satellitare europeo Copernicus attestano senza alcun dubbio che nel mese di agosto la temperatura media globale è stata pari a 16,96 °C, superando di 1,65 °C i livelli preindustriali.Un caldo record che sicuramente influisce sulle spese da affrontarsi per migliorare la qualità della vita, nelle nostre case. L’adeguamento termico degli edifici residenziali rappresenta una necessità legata sia all’efficienza energetica che alla sostenibilità economica dei contribuenti. Sul piano fiscale non esiste al momento una misura autonoma denominata “bonus condizionatori”. L’acquisto e la posa in opera di un climatizzatore rientrano però nel Bonus ristrutturazione oppure nell’Ecobonus. La detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2026 si attesta al 36 per cento ordinario, mentre sale al 50 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale

I presupposti normativi del Bonus Casa per le nuove installazioni senza cantiere
L’installazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore beneficia delle agevolazioni fiscali anche in assenza di un cantiere edilizio. L’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 (TUIR) disciplina gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici. La disposizione stabilisce che le opere ammesse possono essere realizzate anche senza interventi edilizi propriamente detti. Per accedere al beneficio il contribuente deve conservare la documentazione tecnica idonea ad attestare il risparmio energetico ottenuto. A tale scopo la scheda tecnica del produttore deve specificare le prestazioni e le caratteristiche dell’apparecchio. L’acquisto di condizionatori destinati al solo raffrescamento estivo privi di pompa di calore non consente l’accesso alle detrazioni fiscali. Inoltre la presenza dei requisiti del Bonus Casa permette di accedere alla detrazione per il Bonus mobili ed elettrodomestici.
Sostituzione degli impianti e differenze sostanziali con l’Ecobonus
La classificazione dell’intervento determina la norma applicabile tra il Tuir e la disciplina dell’Ecobonus. L’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 numero 63 regola gli interventi di riqualificazione energetica. L’articolo 2, comma 1, lettera e), punto v), del decreto ministeriale 6 agosto 2020 richiede la sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente con una pompa di calore ad alta efficienza. Pertanto la semplice integrazione di un nuovo elemento ad un impianto esistente oppure la prima installazione non consentono la fruizione dell’Ecobonus. L’acquisto e la posa in opera di un climatizzatore rientrano nel Bonus ristrutturazione oppure nell’Ecobonus. Per le spese sostenute nel 2026, sia il Bonus Casa sia l’Ecobonus prevedono in via ordinaria una detrazione del 36 per cento. L’aliquota sale al 50 per cento quando la spesa è sostenuta dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi eseguiti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Risulta pertanto errato associare automaticamente la detrazione del 50 per cento alla generica nozione di prima casa, in quanto la norma fiscale richiede la contestuale verifica del titolo giuridico e dell’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

Le condizioni determinanti tra prima installazione e sostituzione
La scelta tra Bonus Casa ed Ecobonus dipende dalla tipologia di intervento eseguito sull’immobile. La nuova installazione ex novo di un condizionatore con pompa di calore beneficia unicamente del Bonus Casa, a condizione che sia garantito il risparmio energetico richiesto dal TUIR. La sostituzione di un vecchio apparecchio rientra nell’Ecobonus soltanto se l’impianto dismesso svolse una funzione di climatizzazione invernale, mentre in caso contrario la spesa trova capienza esclusivamente nel Bonus Casa. La sostituzione dell’impianto termico principale mediante pompa di calore soddisfa contemporaneamente le condizioni previste da entrambe le normative. La semplice aggiunta di una pompa di calore per integrare l’impianto esistente non costituisce sostituzione e resta esclusa dall’Ecobonus.