Subentro nella locazione in caso di decesso: cosa fare
Cosa bisogna fare in caso di subentro nella locazione in caso di decesso di una delle due parti? Quando sussiste un contratto di locazione tra un locatore e un conduttore e uno dei due viene a mancare, ci sono diversi adempimenti da portare a termine: ecco quali e chi deve sostenerne le spese.

Quando si stipula un contratto di locazione, ci sono da una parte il locatore, ossia il proprietario dell’immobile, e dall’altra il conduttore, ossia l’inquilino. Se durante il periodo di validità del contratto uno dei due dovesse passare a miglior vita, bisogna necessariamente attivarsi per apportare le dovute modifiche al rapporto contrattuale. Fermo restando il fatto che, nel caso di decesso del locatore, il conduttore non è mai obbligato a lasciare l’immobile prima della scadenza del contratto originale, ci sono degli adempimenti da portare a termine.
Si tratta, fondamentalmente, del subentro degli eredi del de cuius nel contratto di locazione, che sia da parte locatrice o conduttrice. Ecco cosa bisogna fare, chi deve occuparsi della pratica e quali sono tutte le implicazioni da conoscere di una pratica di subentro in un contratto di locazione già in essere.
Subentro nella locazione in caso di decesso

Quando si verifica il decesso di una delle parti di un contratto di locazione, la titolarità dello stesso passa ai suoi eredi, ma è fondamentale fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui la si informa del cambio di intestazione del contratto, e del perchè. Effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate spetta al proprietario di casa, sia nel caso questo sia subentrato al de cuius, sia nel caso in cui a subentrare sia la parte conduttrice.
Per quanto riguarda i costi della pratica, in un subentro standard questi sarebbero a carico della parte subentrante, e equivalgono all’imposta di registro da pagare per registrare il nuovo contratto. Nel caso specifico del decesso di una delle due parti però, la pratica è gratuita. Se si effettua una comunicazione tardiva, si va incontro a sanzioni amministrative o addirittura all’invalidità del contratto. Infine, se la comunicazione non viene proprio fatta, si perdono anche i benefici fiscali della cedolare secca, oltre a quanto avviene per la comunicazione tardiva.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire attraverso la compilazione del modello RLI, lo stesso che si usa per registrare i contratti di affitto, entro 30 giorni dalla data del decesso. Nel caso in cui a perire sia il locatore, gli eredi possono decidere, in questa fase, di optare per il regime della cedolare secca e usufruire di una tassazione inferiore, a patto che ne diano comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al conduttore, e che sussistano i requisiti di legge che riguardano questo regime di tassazione. Nella comunicazione si deve:
- inserire il codice 6 nella sezione Adempimenti successivi;
- inserire il codice 2 nel campo Tipologia di subentro;
- barrare la casella Soggetto subentrato per indicare la parte deceduta;
- indicare il nominativo del subentrante e il suo codice fiscale.
Stipulare un affitto senza contratto non conviene a nessuno, e in casi come questo la regolarità contrattuale può tutelare le parti da eventuali azioni dell’altro. L’importante è rimanere nei tempi e adempiere a tutti gli obblighi spettanti.