Sospendere l’affitto: i casi e la procedura
Si può chiedere la sospensione dell’affitto al proprietario? Se sì, quali sono i casi in cui è permesso e la procedura da seguire? Questa soluzione non è espressamente prevista dalla legge, ma si può comunque procedere, a patto che vi sia accordo tra le parti e che sussistano le condizioni necessarie.

Quando si stipula un contratto di locazione le parti si accordano su diversi argomenti, tra cui l’importo del canone di affitto e la durata della locazione. Può capitare però, che sorga l’esigenza di mettere in pausa il contratto d’affitto per qualche ragione, ma che si abbia l’esigenza di non sciogliere del tutto i rapporti. In questi casi si può richiedere la sospensione del contratto di locazione, a patto che sussistano le condizioni necessarie e che sia l’inquilino che il proprietario siano d’accordo.
In nessun modo l’inquilino può, in via unilaterale, smettere di pagare l’affitto, poichè rischia di incorrere in morosità e procedimenti legali. Ecco come si deve fare per richiedere la sospensione del contratto di locazione e quali sono i requisiti da rispettare per poter rientrare nelle casistiche ammesse dalla normativa per poter procedere in questo senso.
Sospensione dell’affitto

Sospendere un contratto d’affitto vuol dire mettere in pausa tutti gli accordi presi per un determinato lasso di tempo, al termine del quale tutto riprende come concordato in origine. Trattandosi di un caso eccezionale e non previsto espressamente dalla legge, anche la sospensione del contratto di locazione ha bisogno di un suo accordo scritto, in modo da regolare tutte le clausole e gli obblighi che le parti hanno tra loro. Inoltre, nell’accordo si devono esplicitare le motivazioni che hanno portato alla sospensione del contratto e il periodo per cui questo rimarrà sospeso.
Solitamente, durante la sospensione l’inquilino non paga il canone d’affitto, ma il contratto non viene disdetto in via definitiva, ma solamente congelato. A prescindere da quali siano gli accordi in questo senso, la sospensione va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI. Durante il periodo di sospensione, proprio in virtù degli accordi presi, il proprietario non può pretendere il pagamento del canone di affitto né avviare pratiche per morosità nei confronti dell’inquilino. Tutto quanto si congela fino al termine della sospensione, quando il contratto tornerà in essere come da accordi originari. Se le parti volessero cambiare qualche clausola, come l’importo del canone o la durata del contratto, devono sottoscrivere un nuovo contratto.
I motivi della sospensione

Chiarito quali sono le parti essenziali da inserire nell’accordo di sospensione e quale procedura seguire per fare le cose come si deve, viene spontaneo chiedersi quali sono le motivazioni ammesse dalla normativa per poter procedere a questo tipo di soluzione. Si tratta di situazioni non previste al momento della sottoscrizione del contratto e che impediscono ad una delle due parti di adempiere agli obblighi contrattuali per un lasso di tempo ben definito. Queste possono essere determinate da cause di forza maggiore, emergenze nazionali o un accordo tra le parti. Per fare qualche esempio:
- la diffusione di una pandemia (come è stato per il Covid 19),
- eventi naturali catastrofici che rendono temporaneamente inagibile l’immobile,
- difficoltà economica temporanea che impedisce all’inquilino di pagare regolarmente.
Quello che conta è che alla base di tutto ci sia un accordo tra inquilino e proprietario. Per concludere il discorso, è bene specificare che se l’inagibilità dell’immobile è solamente parziale, l’inquilino non può chiedere la sospensione del contratto.