Barbecue prefabbricato: i casi in cui serve l’autorizzazione
Servono permessi specifici per costruire un barbecue prefabbricato e installarlo nel proprio giardino o spazio esterno? Quand’è che il barbecue passa dall’essere un semplice arredo di area pertinenziale ad un elemento non permanente e, di conseguenza, strutturale dell’immobile? Ecco cosa dice la legge a riguardo.

In estate, quando le belle giornate permettono di stare fuori la sera e passare del tempo con amici e parenti all’aria aperta, non c’è niente di meglio di un barbecue per trascorrere una serata piacevole e divertente. In commercio si trovano barbecue di tutti i tipi, da quelli più piccoli a vere e proprie macchine professionali. Al di là delle questioni legate al buon vicinato, quand’è che si può mettere un barbecue nel proprio spazio esterno senza infrangere alcuna legge edilizia?
Quali sono, quindi, i vincoli all’installazione di un barbecue prefabbricato nel proprio giardino, e fino a che punto ci si riesce a muovere nei confini dell’edilizia libera, senza bisogno di dover richiedere permessi speciali per installare un barbecue? Ecco cosa dice la normativa italiana a riguardo.
Barbecue prefabbricato

La questione dell’edilizia libera è sempre più trattata e interessa una fetta sempre maggiore di privati. Questo perché da diversi anni ormai, è sorta la necessità di sfruttare al massimo qualsiasi spazio, anche quello esterno. Ci si chiede, considerando i limiti dell’edilizia libera, se anche un barbecue in muratura possa rientrare nella lista degli interventi accettati, oppure no. Il nodo della questione sta nella temporaneità dell’installazione.
I barbecue carrellati o quelli che si appoggiano al suolo (anche se realizzati in cemento o prefabbricati in muratura) sono infatti considerati semplici elementi d’arredo e, come tali, rientrano a pieno titolo nell’edilizia libera in quanto facilmente amovibili e totalmente temporanei. Diverso è il caso in cui il barbecue ha delle fondazioni. La materia è trattata dal Glossario di Edilizia libera del 2018, che inserisce negli interventi di edilizia libera tutte le strutture amovibili.
Edilizia libera o no?

A fare la differenza, quindi, tra un barbecue che rientra nell’edilizia libera e uno che invece richiede permessi specifici, è la sua amovibilità. Se si può spostare agevolmente, tutto è concesso (nei limiti del buon vicinato e delle regole condominiali riguardanti fumi, odori e rumori). A specificare questo è l’articolo 6 del DPR 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia, il quale elenca i manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e destinati alla fruizione delle aree pertinenziali:
- Altalene,
- Scivoli,
- Dondoli,
- Panche,
- Tavoli da picnic,
- Cuccia del cane,
- Casetta gioco bimbi,
- Barbecue rimovibili,
- Vasi e fioriere mobili.
Inoltre, la sentenza n.1964/2021 del TAR di Salerno specifica che:
Le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all’art. 6, comma 1, del DPR 380/2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4 del DPR 380/2001, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori.
Questo vuol dire che tutto quello che non rientra nei parametri di amovibilità e temporaneità, è da assoggettarsi a CILA, da richiedere al Comune in cui sussiste l’immobile. Se si realizzano opere senza permessi, si può andare incontro a multe e sanzioni, e persino all’obbligo di demolizione delle opere stesse a totale carico del proprietario. Per questo, è sempre consigliabile rivolgersi ad un tecnico prima di iniziare lavori che potrebbero risultare abusivi.