Ristrutturare nel 2026? Le nuove norme sulle energie rinnovabili
FER obbligatorie in Italia: le fonti di energia rinnovabile acquisiscono un’importanza sempre maggiore, e diventano obbligatorie in tutte le ristrutturazioni. Così ha deciso il nuovo decreto legislativo 5/2026, che recepisce la Direttiva RED III dell’UE per portare la quota delle rinnovabili al 42,5% entro il 2030.
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Che le fonti rinnovabili stiano acquisendo un’importanza via via maggiore non è certo una novità, né una sorpresa. Finora però, non era affatto obbligatorio prevederle nell’ambito di una ristrutturazione immobiliare, ma erano del tutto facoltative. Gli unici obblighi riguardavano le nuove costruzioni che, per motivi ambientali, dovevano rispettare determinate percentuali di FER per i consumi domestici.
Con il decreto legislativo 5/2026 però, cambia tutto, e tra pochissimo tutte le ristrutturazioni avranno l’obbligo di integrare all’interno degli interventi anche le fonti rinnovabili. Si tratta di un enorme passo avanti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, ma cosa comporta nella pratica? Ecco quali interventi si dovranno prevedere e da quando scatta il nuovo obbligo.
FER obbligatorie in Italia

Le FER diventeranno obbligatorie in Italia per tutte le ristrutturazioni a partire dal 3 agosto 2026. Il nuovo decreto legislativo 5/2026, infatti, recepisce la Direttiva RED III dell’UE, che allarga il perimetro per l’integrazione delle fonti rinnovabili degli edifici. In poche parole, il nuovo decreto impone di rispettare una quota minima di fonti rinnovabili in tutte le ristrutturazioni, e non più solamente nelle nuove costruzioni. In particolare, le quote da rispettare secondo il decreto legislativo 5/2026, con cui l’Italia recepisce la Direttiva RED III dell’UE sono:
- 60% per gli edifici di nuova costruzione: la copertura dei consumi previsti per climatizzazione invernale e climatizzazione estiva dovrà arrivare da impianti a fonti rinnovabili;
- 40% per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni di I livello (che coinvolge più del 50% della superficie e include la ristrutturazione dell’impianto termico);
- 15% per le ristrutturazioni importanti di II livello (tra il 25% e il 50% della superficie e l’impianto) e di sostituzione dell’impianto termico;
- 15% per la sostituzione del solo impianto di riscaldamento.
Questi nuovi obblighi derivano al nuovo obiettivo nazionale di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo, che la Direttiva RED III impone di raggiungere entro il 2030. Questo è fissato al 39,4% per il Paese, e al 40,1% per gli edifici singoli.
Cosa cambia per le ristrutturazioni

A livello pratico, per le ristrutturazioni cambia parecchio, in quanto tutte ora dovranno includere anche interventi migliorativi dal punto di vista delle fonti rinnovabili, come impianti solari termici, pompe di calore e similari, che rendano pulita la produzione di energia. Chi interviene solo sulle caldaie deve verificare la dichiarazione del produttore, poichè le caldaie a condensazione sono escluse dai bonus e i modelli di nuova generazione dovrebbero rispettare in automatico i livelli minimi di energia rinnovabile richiesta. Inoltre, il nuovo decreto prevede che chi interviene solo sulle caldaie sia escluso dagli incentivi fiscali per la sostituzione dell’impianto a gas con una caldaia a pellet.
I cambiamenti, quindi, saranno considerevoli, e non ci si potrà sottrarre, tranne in un due casi specifici. Infatti, se il progettista attesta nella relazione tecnica che è tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente rispettare l’obbligo, allora lo stesso decade e si può procedere con la ristrutturazione senza tenere conto dei vincoli delle FER. Ad ogni modo, la valutazione deve essere opportunamente documentata e si devono vagliare tutte le opzioni tecnologiche disponibili prima di affermare che non si possono rispettare i criteri del nuovo decreto. La relazione è inoltre obbligatoria per la regolarità edilizia.