Nuovo APE 2026: chi deve aggiornarlo e cosa cambia rispetto al passato

Autore:
Erika Fameli
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Arriva il nuovo APE: a partire dal 29 maggio il nuovo attestato di prestazione energetica entrerà ufficialmente in vigore, e porterà con sé diverse novità. Ecco quali sono le differenze principali rispetto al vecchio modello, e chi ha l’obbligo di aggiornarlo alla luce delle ultime modifiche.

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Classe, Energetica
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Il prossimo 29 maggio entrerà in vigore il nuovo Attestato di Prestazione Energetica. Si tratta di un modello nettamente diverso da quello che conosciamo, e che ha come obiettivo quello di comunicare chiaramente e senza equivoci il reale consumo energetico degli immobili, la tipologia degli impianti presenti al loro interno e le scelte che i proprietari hanno fatto in materia di energia rinnovabile.

Grazie al nuovo APE, quindi, gli acquirenti possono conoscere nel dettaglio non solo la classe energetica dell’immobile, ma anche le sue caratteristiche e il fabbisogno energetico. Ecco quali sono le caratteristiche del nuovo APE e su chi grava l’obbligo di aggiornarlo, anche se ancora valido.

Arriva il nuovo APE

Classe, Energetica
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La novità più importante che il nuovo APE porta con sé è l’armonizzazione delle classi energetiche a livello comunitario. Questo vuol dire che si passerà dalla classificazione attuale (dalla classe G alla A4), ad una classificazione che va dalla classe A alla classe G, dove la lettera G corrisponde sempre al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale. Al contrario, la classe A identifica gli edifici a emissioni zero. Questa nuova scala armonizzata permetterà di leggere gli APE dell’UE allo stesso modo, e di uniformare le informazioni a livello europeo. Questo comporta, per alcuni immobili, un cambio di classe energetica rispetto all’APE attuale, in quanto il nuovo modello divide le classi in modo diverso da quello precedente.

In particolare, nella classificazione degli immobili, l’APE dovrà tenere conto di:

  • la capacità termica e di isolamento,
  • i ponti termici,
  • il riscaldamento passivo,
  • la presenza di elementi di raffrescamento,
  • l’impianto di riscaldamento e la produzione di acqua calda per uso domestico,
  • la produzione di energia rinnovabile e di stoccaggio di energia in loco.

Inoltre, sull’APE sarà presente l’indicazione del fabbisogno energetico, del vettore e della fonte dell’energia rinnovabile prodotta dall’immobile, la predisposizione dell’edificio a reagire o meno a segnali esterni adeguando il proprio consumo, e se il sistema di distribuzione del calore può funzionare a temperature più efficienti.

Obbligo di aggiornamento

Classe, Energetica
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L’obbligo di aggiornare l’APE non riguarda chi ne ha uno in corso di validità, ma incombe sui lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica che terminano dopo il 29 maggio. Per fare qualche esempio, rientrano in questo obbligo le ristrutturazioni che riguardano più del 25% della superficie disperdente dell’involucro (per cui l’attestato è necessario prima del rilascio del certificato di agibilità), gli interventi per i quali si accede all’ecobonus (richiedono un APE pre e post lavori per verificare il miglioramento della classe energetica), e gli interventi incentivati dal Conto Termico 3.0, quando previsto dalla scheda di intervento.

Infine, l’APE è obbligatorio anche per chi deve stipulare una compravendita o un contratto di locazione (si ricorda che l’APE è uno degli elementi obbligatori per questo tipo di stipule). Le novità dell’APE rendono il modello molto più dettagliato e accessibile rispetto all’APE attuale, e permetteranno anche i non addetti ai lavori di leggerlo, decifrarlo e interpretarlo facilmente. La classe energetica è uno dei fattori principali nella scelta di un immobile, e grazie a queste migliorie sarà ancora più semplice valutare la classe energetica e l’efficienza di una casa.

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