Incendio in condominio, chi paga i danni?
Chi paga i danni in caso di incendio in un locale del condominio? Chi si occupa del risarcimento e di chi è la responsabilità quando si verifica un incendio in una delle parti comuni dell’edificio? Diamo uno sguardo alla normativa di riferimento e al regolamento condominiale.

Sono diversi i fattori di rischio incendio in condominio come per esempio i garage, l’impianto di riscaldamento oppure l’impianto elettrico (Abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo “Come evitare il corto circuito dell’impianto elettrico in poche mosse”). Ovviamente, in caso di incendio è fondamentale chiamare tempestivamente i soccorsi fornendo l’indirizzo dell’edificio ed altre informazioni utili oltre che allertare gli altri condomini.
Una volta domato l’incendio in condominio, si fa la conta dei danni. Quando il rogo si propaga in una parte comune dello stabile come in portineria, in ascensore o nell’androne del palazzo, chi paga i danni provocati dalle fiamme? Cosa succede se l’incendio coinvolge anche gli appartamenti?
Incendio nelle parti comuni del condominio: responsabilità e risarcimento danni

In tema di risarcimento danni in caso di incendio in una delle parti comuni del condominio, bisogna partire dall’articolo 2051 del Codice Civile che recita:
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Da ciò deduciamo che se l’incendio è scoppiato in uno spazio comune, sarà il condominio a rispondere dei danni. Questo perché la responsabilità di cose in custodia obbliga un soggetto al risarcimento del danno per il solo fatto di essere il custode della cosa che lo ha provocato.
Solo quando si verifica il caso fortuito, ovvero quando entra in gioco un fattore imprevedibile e inevitabile, è esclusa la responsabilità per le cose in custodia. Ad esempio, gli eventi naturali possono integrare l’ipotesi di caso fortuito, anche se bisogna valutare il comportamento adottato dal custode (se ha adottato tutte le misure precauzionali).
Risarcimento danni e ripartizione delle spese
Come anticipato, quando le parti comuni di un edificio vengono danneggiate, la responsabilità ricade sul condominio che dovrà provvedere al ripristino dello “status quo ante” della cosa comune. Ma come avviene la ripartizione delle spese? L’articolo 1123 del Codice Civile parla chiaro:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Dunque, tutti i condomini sono chiamati a rispondere dei danni provocati dalle fiamme. La situazione cambia se, invece, l’incendio è causato da un singolo immobile. In quel caso, se il rogo ha arrecato danni ad altri appartamenti o alle parti comuni dell’edificio, sarà il proprietario del locale interessato dall’incendio a rispondere del risarcimento.