Condominio, chi vive al piano terra paga l’ascensore?

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 5 minuti

Vivere al piano terra in condominio ha i suoi pro e i suoi contro ma, se alcune cose sono ben definite, su altre sorgono ancora diversi dubbi. Per esempio, l’ascensore: i condomini del piano terra devono contribuire alle spese che lo riguardano? La risposta della Cassazione è sorprendente.

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La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad esprimersi sulla tematica della contribuzione delle spese comuni da parte dei condomini. Nel dettaglio, lo ha fatto con la sentenza n. 31675/2025 del 4 dicembre scorso, inerente la ripartizione delle spese dell’ascensore anche tra i proprietari dei locali al piano terra. La questione è spinosa e quanto mai attuale, poichè tratta delle difficili relazioni tra vicini di casa, spesso messe a rischio dalle decisioni dell’assemblea. Il caso specifico parlava della sostituzione di 4 ascensori all’interno di un palazzo e dell’esclusione, da parte dell’assemblea, dei proprietari dei vani scala e dei locali commerciali.

Alcuni condòmini, contrari a questa decisione, si sono rivolti ai giudici di legittimità, i quali hanno definito e chiarito quali sono i confini all’interno dei quali ci si deve muovere in questi casi, e quando i proprietari degli appartamenti al piano terra o dei locali commerciali devono partecipare alle spese inerenti gli ascensori oppure no. La risposta è sorprendente.

Vivere al piano terra in condominio

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Quando si acquista una casa al piano terra di un condominio si gioisce del non dover partecipare alle spese inerenti ascensori e scale. Se non fosse che, in realtà, questo non è affatto vero. Lo conferma la recente sentenza n. 31675/2025 del 4 dicembre della Corte di Cassazione che, intervenendo su un caso riguardante proprio la ripartizione dei costi per la sostituzione di 4 ascensori condominiali, ha chiarito una volta per tutti come funziona questa tematica e come si devono dividere le spese tra i condòmini, quelli del piano terra e dei locali commerciali inclusi.

La Cassazione, infatti, ha specificato che alla ripartizione delle spese devono partecipare anche i proprietari dei locali al piano terra che hanno accesso alla terrazza condominiale dell’ultimo piano e alle parti comuni, in virtù del potenziale utilizzo che potrebbero farne, e non di quello effettivo. Questo vuol dire che, chiunque abbia accesso ai locali più elevati, deve contribuire alle spese che servono per scale e ascensori, che conducono proprio a quei locali, anche se nel quotidiano non si utilizzano e, probabilmente, molto di rado si salirà fin lassù.

La ripartizione delle spese

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La Corte di Cassazione ha specificato che la ripartizione delle spese per gli ascensori è uguale a quella delle scale, quindi comunque chi abita al piano terra dovrà sostenere una spesa minore rispetto ai proprietari dei piani più alti, ma non è comunque esonerato dal contributo. In particolare, per determinare l’importo esatto, si può fare riferimento all’articolo 1124, comma 1, del Codice Civile, che tratta proprio la tematica della manutenzione e della ricostruzione delle scale, per cui i costi sono divisi per metà:

  • da un lato in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano;
  • dall’altro lato in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Le un condominio decide di ripartire le spese in maniera diversa, o di escludere totalmente o parzialmente alcuni condòmini dalle stesse, la decisione deve essere contenuta in un regolamento contrattuale, trascritto nei rogiti di acquisto delle singole abitazioni, oppure in una delibera approvata all’unanimità. Se questo non avviene, tutti devono partecipare alle spese dell’ascensore, anche chi nel quotidiano non lo utilizza ma, potenzialmente, potrebbe in virtù di voler raggiungere i locali comuni all’ultimo piano.

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