Condominio, chi usa di più l’ascensore paga di più?
Condominio, come avviene la ripartizione delle spese relative all’ascensore? Chi lo usa di più deve pagare più oneri oppure la spesa non cambia a prescindere dall’effettivo utilizzo da parte del singolo condomino? Cosa c’è scritto nel regolamento condominiale? Scopriamolo insieme.

Tantissimi edifici, specialmente quelli moderni, prevedono la presenza di ascensori che forniscono un accesso facile e veloce ai piani più alti e consentono lo spostamento di oggetti pesanti. Inoltre, l’installazione dell’ascensore in un condominio è fondamentale per soddisfare gli standard delle leggi sull’accesso per i disabili e per gli anziani. Senza dimenticare che i condomini con ascensore hanno spesso un valore di rivendita più elevato rispetto ai condomini tradizionali.
Insomma, i vantaggi sono molteplici e nel frenetico mondo di oggi, l’ascensore consente di risparmiare tempo e fatica e migliora le operazioni quotidiane. Tuttavia, la manutenzione dell’ascensore ha un costo, specialmente quando si vive in uno stabile. Chi si fa carico delle spese? La ripartizione avviene in egual misura tra i condomini oppure chi ne fa un maggiore utilizzo paga di più? Vediamo cosa dice il regolamento condominiale.
Condominio, più si utilizza l’ascensore e più si paga? Ripartizione spese

Come avviene la ripartizione delle spese di manutenzione dell’ascensore? Chi ne fa un maggiore utilizzo deve pagare di più? La risposta arriva dall’articolo 1124 del Codice Civile che recita:
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
In altre parole, la ripartizione delle spese avviene in base al valore dell’immobile e al piano. Non è possibile maggiorare le spese per un utilizzo dell’impianto maggiore, magari causato dal notevole afflusso di persone. Questo principio vale anche in presenza di un ufficio nell’edificio.
Ufficio in condominio e ripartizione spese condominiali per l’ascensore
Una recente ordinanza (numero 20888 del 18 luglio 2023) della Cassazione ha chiarito l’argomento ripartizione spese condominiali per l’ascensore in presenza di un ufficio in condominio. Anche in caso di immobile adibito ad ufficio, le spese imputate nella tabella millesimale non possono essere maggiorate per il maggiore utilizzo dell’ascensore.
Dunque, è nulla la deliberazione dell’assemblea di condominio approvata a maggioranza che aveva stabilito l’incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune. Inoltre, anche le successive deliberazioni, che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall’assemblea, sono, annullabili, e non nulle per propagazione, in quanto denotanti una violazione di dette regole.