Camini e stufe a legna: le regole a Milano e in Lombardia per l’inverno 2023 2024

Autore:
Laura Scarpellini
  • Laurea in architettura d'interni
Tempo di lettura: 4 minuti

Con l’imminente arrivo delle basse temperature a Milano e nella regione Lombardia, si rivela essere di vitale importanza andare a  pianificare l’accensione dei sistemi di riscaldamento nelle case, e non solo. Ecco che la Regione Lombardia, oltre a dettare le direttive per l’uso dei termosifoni, fornisce delle preziose linee guida per l’impiego corretto di stufe, camini e caldaie alimentate a legna, cippato o pellet, conosciute come ‘biomasse legnose’. Facciamo chiarezza in merito.

stufe e camini
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Cosa si intende per classificazione di camini, stufe e caldaie

Come stabilito nel Decreto Ministeriale 186 del 2017caminetti, stufe e caldaie domestiche a biomassa legnosa, vengono classificati in base alla loro performance, ricevendo un punteggio da una a 5 stelle. Un maggior numero di stelle indica minori emissioni di inquinanti. Per gli impianti già installati, è consentito l’utilizzo solo se la stufa, la caldaia o il camino sono classificati con almeno tre stelle.

Ciò viene ben indicato nel Certificato Ambientale, un documento obbligatorio rilasciato dal produttore per i nuovi impianti. Per i generatori di calore di nuova installazione, la classificazione minima richiesta è di quattro stelle. Nei Comuni situati a meno di 300 metri sopra il livello del mare, i nuovi impianti, a partire dallo scorso 15 ottobre, devono garantire un’alta efficienza riducendo le emissioni di polveri sottili (PP) a un valore inferiore o uguale a 15 mg/Nm3 e il Carbonio Organico Totale (COT) a un valore minore o uguale a 35 mg/Nm3.

La Regione Lombardia ha anche introdotto un bando per incentivare la sostituzione di stufe o camini, in tutte le sue province, ovvero: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano (capoluogo di Regione), Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.

Stufe e caminetti: allerta inquinamento in Lombardia

Nel bacino padano ormai ben sappiamo che le condizioni geografiche e climatiche contribuiscono all’accumulo di inquinanti nell’atmosfera. Gli impianti a biomassa legnosa rappresentano una delle principali fonti di emissioni di polveri sottili (PM10), quindi il loro utilizzo è soggetto a restrizioni.

Quando i livelli di qualità dell’aria superano le soglie per diversi giorni consecutivi, vengono emesse allerte (consultabili sul portale Info Aria della Regione Lombardia) con l’attivazione di limitazioni temporanee sull’uso degli impianti meno efficienti. Nel caso di misure temporanee di primo livello, è vietato utilizzare impianti fino a tre stelle comprese.

Con le misure temporanee di secondo livello, non è consentito accendere impianti fino a 4 stelle comprese. Entrambe queste restrizioni si applicano solo se non è già presente un sistema di riscaldamento alternativo all’interno dell’abitazione.

caminetto

Le eccezioni per l’avvio dei camini, stufe e caldaie con meno di 3 Stelle

Qualora venisse a mancare il Certificato Ambientale o l’impianto fosse classificato con meno di tre stelle, l’accensione non sarà consentita. La legislazione contempla alcune eccezioni per:

  • piccoli impianti di riscaldamento (con sviluppo massimo fissato a 10 kW) che vengano utilizzati solo occasionalmente
  • impianti che presentano un’ottima efficienza energetica (almeno il 75% nel caso di alimentazione a legna, l’85% utilizzando il pellet, come suggerito dalla scheda tecnica).
  • impianti che forniscono l’unico mezzo di riscaldamento dell’abitazione (solo fino alla data del  15 ottobre 2024);
  • stufe ad accumulo concepite e montate in loco, oppure integrate nell’edificio (come nel caso delle tradizionali  stufe in ceramica).
  • impianti storici realizzati in edifici soggetti a vincoli di tutela paesaggistica/culturale.

Uno sguardo alle sanzioni previste

I controlli per garantire il rispetto delle regole saranno effettuati all’interno delle ispezioni sugli impianti di riscaldamento. Questi controlli sono sotto la  responsabilità dei Comuni, ad eccezione dei centri con meno di 40mila abitanti, dove invece spetta all’autorità provinciale competente.

Per il cittadino andare a violare queste regole può comportare una sanzione pecuniaria che va da € 500 fino a €5.000, come stabilito dall’articolo 27, comma 4 della legge regionale 24/2006.