Si può innaffiare il giardino condominiale?
È consentito innaffiare il giardino condominiale con l’acqua comune? È reato bagnare siepi e piante del giardino del condominio con l’acqua condominiale? Come vengono divise le spese dell’acqua e come si calcola il consumo d’acqua del condominio? Scopriamo cosa impone il regolamento condominiale e cosa dice la Legge.

Il giardino condominiale è uno spazio comune utile per tutti i condomini e il suo uso deve essere garantito a ogni proprietario o inquilino, purché non venga alterata la destinazione e non venga impedito agli altri proprietari di usufruirne e di goderne in pari modo. Tale principio viene precisato nell’art. 1102 del Codice Civile, il quale consente al condominio di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Naturalmente, il giardino condominiale necessita di cure e manutenzione e tutto ciò implica delle spese che riguardano l’irrigazione, la pulizia e la potatura. In questo articolo approfondiremo l’aspetto relativo all’innaffiamento con l’acqua comune e ci soffermeremo sulle regole da rispettare per non incappare in sanzioni.
Giardino condominiale, si può innaffiare con l’acqua del condominio?

La gestione dell’acqua condominiale è soggetta a determinate norme che regolano il suo utilizzo da parte dei condomini ed eventuali responsabilità dell’amministratore. Dunque, prima di scoprire se è possibile innaffiare il giardino condominiale, è bene precisare che spetta all’amministratore di condominio disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo da garantire a ciascun condomino il miglior godimento. In altre parole, rientra nei suoi compiti la fruizione dell’acqua nelle aree comuni da parte di tutti gli inquilini.
Oltre a garantire che l’acqua sia disponibile per i condomini, l’Amministratore deve anche occuparsi della riscossione dei tributi (necessari per pagare le bollette) e dell‘erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni (come si legge nel punto 3 Art. 1130).
Fatta questa premessa, si può affermare che è consentito innaffiare il giardino condominiale con l’acqua del condominio in quanto è consesso l’utilizzo delle risorse idriche comuni per scopi condominiali. Invece, l’utilizzo per scopi individuali solitamente non è consentito, ma in ogni caso la decisione finale spetterà all’assemblea condominiale.
Acqua condominiale, ripartizione delle spese
La ripartizione del consumo di acqua condominiale fa parte delle diverse operazioni che i condomini devono effettuare ed è sempre bene essere a conoscenza di come queste spese vengono conteggiate. Nel dettaglio, il costo dell’acqua utilizzata per le aree comuni dell’edificio viene diviso , tra tutti i condomini, in base ai millesimi. In altre parole, viene tutto proporzionato in base alla grandezza di ciascun appartamento. Quindi, chi è proprietario di un’abitazione con estensione maggiore, paga di più.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità
si legge nell’Articolo 1123 del Codice Civile.