Crediti d’imposta, il Fisco comunica le regole per la rateizzazione
Crediti d’imposta spalmati in 10 anni: ecco come il Fisco intende gestire la questione per quanto riguarda l’Ecobonus per quelli comunicati entro il 31 marzo 2023 e non ancora in compensazione.

Con il provvedimento del 18 aprile 2023, Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito le regole per utilizzare la compensazione dei crediti di imposta in 10 anni anziché 4. Il riferimento è alle cessioni dei crediti comunicate entro e non oltre il 31 marzo 2023.
Questa misura è stata adottata per permettere di rateizzare i crediti ceduti o per cui c’è l’opzione dello sconto in fattura, a patto che siano legate ad Ecobonus o Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche.
Molte cose sono cambiate da quando si è iniziato solo ad accennare a Superbonus ed Ecobonus. Purtroppo, quella che doveva essere una agevolazione fiscale sensazionale si è rivelata un’arma a doppio taglio tanto da richiedere modifiche su modifiche, fino alla chiusura netta della cessione del credito e dello sconto in fattura da parte del Governo Meloni. Ma qualcosa si sta muovendo, per fortuna.
Crediti d’imposta Ecobonus, spalmacrediti in 10 anni

Il provvedimento consente una sorta di spalmacrediti. In pratica, si potranno spalmare i crediti d’imposta nell’arco di 10 anni con quote di pari importo. Ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di cessioni e sconto fattura inviati all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.
Ogni comunicazione in merito dovrà avvenire tramite l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate dal 2 maggio 2023. Sarà valida anche in caso di cessione del credito successiva alla prima, basta che non siano state portate in compensazione con apposito modello F24. Dal 3 luglio 2023, la comunicazione potrà anche effettuarsi tramite un intermediario, a patto che sia accreditato.
Regole del Fisco per i crediti di imposta
Visti i precedenti, il Fisco ha optato per la linea dura. Pertanto, è bene rileggere bene il documento in ogni sua parte, in quanto la comunicazione, una volta inviata, non potrà essere né rettificata, né tantomeno annullata.
Inoltre, ci sono precise tempistiche da rispettare a seconda dell’agevolazione fiscale di cui si è usufruito. Inoltre, il provvedimento evidenzia soprattutto che sarà rateizzabile anche l’importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti non compensati con F24, anche successiva alla prima opzione di cessione del credito.
La ripartizione del credito d’imposta avverrà dall’anno successivo a quello della rata originale, con riferimento a:
- anni 2022 e seguenti: crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate fino al 31 ottobre 2022per Ecobonus/Superbonus;
- spese del 2023 ed anni seguenti del Superbonus, nel caso di crediti derivati da comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023;
- spese 2023 ed anni seguenti per Sismabonus e Barriere architettoniche per i crediti comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Ciascuna nuova rata annuale che risulti dalla ripartizione della rata originaria sarà utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. Non si potrà cedere a terzi e neanche ripartita. Inoltre, la quota di credito residua, se non utilizzata, non sarà rimborsata né riutilizzabile. Per l’occasione, saranno istituiti appositi codici tributo che andranno ovviamente comunicati all’Agenzia delle Entrate con la tipologia di credito. Diverso il discorso per quanto riguarda la fruizione dell’Ecobonus 2023 per le nuove regole da osservare che non contemplano cessione del credito e sconto in fattura.