Affitti brevi: gli obblighi di fine giugno

Autore:
Laura Scarpellini
  • Laurea in architettura d'interni
Tempo di lettura: 5 minuti

La fine di giugno scandisce una scadenza importante per inoltrare i propri dati d’imposta all’Agenzia dell’Entrate, anche in merito agli affitti brevi. Diamo uno sguardo alla procedura a cui doversi attenere, per non incappare in errori che porrebbero ben presto tramutarsi in sanzioni amministrative, molto salate.

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Affitto, Soldi
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Affitti brevi e imposta di soggiorno: la data da segnare in rosso è il prossimo 30 giugno

Gli affitti brevi per uso turistico negli ultimi anni hanno preso molto piede nel nostro Paese, tanto che la legislazione a tal riguardo, è costantemente oggetto di aggiornamenti e di delucidazioni. Proprio per il prossimo 30 giugno i contribuenti italiani saranno alle prese con la comunicazione di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, quanto effettivamente abbiano incassato, in merito all’imposta di soggiorno durante l’anno 2023.

Come si suddivide la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Andando a riscuotere l’imposta di soggiorno nel corso del 2023, i titolari di strutture recettive anche in modalità di affitti brevi, dovranno inoltrare una specifica comunicazione a tal riguardo all’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre la data del 30 giugno 2023. Per agevolare il disbrigo di tale procedura, l’Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti delle procedure telematiche apposite.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno, dovrà andare ad includere la specifica del totale dei versamenti effettuati, al proprio Comune di appartenenza. La sua formulazione pertanto dovrà essere così ripartita:

  • sarà necessario andare ad indicare i dati anagrafici del gestore della struttura recettiva
  • evidenziare tutti i dati relativi alla struttura o all’immobile messo in locazione
  • indicare nello specifico l’importo dell’imposta di soggiorno relativa al singolo pernottamento
  • riportare l’esatto numero di coloro che hanno pernottato nella struttura o nell’immobile di riferimento
Affitti, Casa
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Affitti brevi: quando si è esonerati dall’imposta di soggiorno

Vi sono dei casi in cui non si è legati al vincolo del versamento della tassa di soggiorno, per gli affitti brevi. C’è da tenere a mente che ogni Comune redige un apposito regolamento che va a determinare o meno l’imposta di soggiorno, attraverso articoli che ne stabiliscono anche le modalità di pagamento, le modalità e i soggetti che vengono coinvolti.

Se ne deduce anche che a tal proposito sarà sempre il comune di riferimento che potrà definire quali siano i casi di esonero dal pagamento della tassa di soggiorno, o meno. Il non dover pagare potrà andare a coinvolgere sia specifiche categorie di utenti, che determinate fasce d’età. Ecco quindi che sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • i residenti del Comune di riferimento
  • gli appartenenti al nucleo delle Forze Armate
  • i disabili, i malati e i loro accompagnatori
  • le guide turistiche e gli autisti
  • i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, fino a includere talvolta anche quelli che non hanno compiuto i 18 anni
Affitto
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Affitti brevi e tassazione: importo della tassa di soggiorno

A fare chiarezza in merito alle modalità della tassa di soggiorno da versarsi anche per gli affitti brevi, c’ha pensato  il “DLGS n. 23 del 14 marzo 2011”. Con tale documento si è andati a definire che l’imposta dovrà essere graduale in base al prezzo, fino ad una somma massima di 5 €a notte per soggiorno. Pertanto il costo potrà variare da 1 a un massimo di 5 €, eccezione fatta per il Comune di Roma, dove l’imposta potrà arrivare a toccare la cifra massima di 7 € a notte.