Balcone aggettante: chi paga in caso di distacco dell’intonaco?
Balcone aggettante, di chi è la responsabilità della caduta di frammenti di intonaco o muratura? Facciamo chiarezza sulla manutenzione di facciate e balconi e diamo un’occhiata alla definizione di balcone aggettante.

Prima di addentrarci nell’ambito delle normative, è d’obbligo partire dalla definizione di balcone aggettante. Si definisce balcone “aggettante” quella parte che sporge dalla facciata dell’edificio composta dal piano di calpestio, dallo stangone, dal frontalino, dalle ringhiere e dalla soletta. I balconi aggettanti sono di proprietà del titolare dell’immobile e spetterà a quest’ultimo occuparsi della manutenzione.
Con il passare del tempo i balconi possono deteriorarsi proprio perché costantemente esposti agli agenti atmosferici. Pioggia, neve, variazioni di temperature possono modificare lo stato del materiale che costituisce il balcone. Tra i possibili segni di degrado che si notano già in superficie ci sono le crepe nei muri, pezzi di intonaco distaccati e nei casi peggiori, presenza di ferro scoperto.
Con un balcone ammalorato è facile correre il rischio di caduta di pezzi di intonaco o calcinacci. E cosa si rischia in caso di distacco dell’intonaco dal sottobalcone? Chi è tenuto a risarcire il danno cagionato a terzi? Vediamo cosa dice la Legge.
Caduta intonaco e calcinacci dal balcone: chi paga i danni?

Preservare lo stato del balcone è importante per la sicurezza delle persone e quando ciò non avviene, si rischia di sfiorare la tragedia. La caduta dell’intonaco può avvenire in qualsiasi momento e potrebbe causare danni a cose o persone. In quel caso, chi dovrà risarcire il danno? È importante precisare che caduta dell’intonaco dal balcone ha rilevanza sia penale che civile.
Per quanto riguarda le disposizioni del Codice Civile, bisogna attenersi all’articolo Art. 2053.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione
si legge nel testo. Dunque, la responsabilità del danno grava in capo al custode del bene. Spetta, infatti, al proprietario dell’immobile occuparsi del bene in custodia, di vigilare sullo stesso e rispondere dei danni da esso derivanti a carico di terzi.
Dal punto di vista penale, è l’articolo 677 a fare chiarezza. Dal testo si evince che il proprietario che omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, può essere sanzionato con la pena pecuniaria da 154 a 929 euro. Inoltre, per il rischio di un danno a carico dei passanti, può essere sottoposto all’arresto fino a sei mesi per il reato di omissione di lavori in edifici che minaccino rovina.
Risarcimento danni, paga il proprietario o il condominio?
Nel caso di distacco di un pezzo di intonaco, è importante capire a chi spetterà il risarcimento danni. Se il distacco avviene dal balcone qualificabile quale parte integrante della facciata condominiale, spetterà al condominio risarcire il danno. Se, invece, il pezzo di intonaco si stacca dal balcone non qualificato come parte integrante della facciata dell’edificio condominiale, il risarcimento del danno resta in capo al singolo proprietario.