È vietato installare giochi per bambini nel giardino condominiale?

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 3 minuti

È consentita l’installazione di giochi per bambini nel giardino condominiale? Servono permessi comunali o autorizzazioni condominiali? Il singolo condomino può installare un’altalena se vi è spazio sufficiente nello spazio comune del condominio? Vediamo cosa dice la legge circa l’installazione di giostrine.

Altalena
Photo by minianne – shutterstock

Il Codice Civile stabilisce che il giardino condominiale rappresenta uno spazio comune e tutti i condomini hanno il diritto di utilizzarlo in egual misura, senza modificarne la destinazione. Inoltre, è doveroso precisare che gli spazi comuni non sono soggetti a divisione e l’utilizzo è regolato dal regolamento del condominio. 

Il giardino condominiale può assumere anche una destinazione ludico-ricreativa, basta la presenza di qualche gioco o giostra per bambini per sfruttare al meglio lo spazio all’aperto. Tuttavia, prima di procedere con l’installazione di eventuali giostrine come altalena, dondoli e scivoli, è bene consultare il regolamento condominiale. Le norme raccolte all’interno del regolamento, infatti, potrebbero essere più rigide di quanto si possa pensare e bisogna far attenzione ad eventuali clausole con divieti espressi a riguardo.

Installare giochi per bambini nel giardino condominiale, è consentito?

Giostre
Photo by Bilanol – shutterstock

Nel caso di installazione di giochi per bambini amovibili (di piccole dimensioni e in plastica), non serve alcun permesso da parte del Comune, né c’è la necessità di convocare un’assemblea condominiale per un’eventuale autorizzazione. Nello specifico, il singolo condomino ha la possibilità di mettere nel giardino condominiale un’altalena oppure uno scivolo, a patto che non venga alterata la destinazione d’uso dello spazio comune.

Quando, invece, l’installazione di un gioco per bambini costituisce un‘innovazione per il condominio, allora serve il permesso da parte dell’assemblea. Parliamo, quindi, di quelle giostrine con materiali non movibili e solitamente di grandi dimensioni. In questi casi, la maggioranza deve approvare la delibera sia per l’installazione che per la spesa dei giochi che occuperanno il giardino condominiale.

Un’ulteriore precisazione arriva dall‘articolo 1121 del Codice Civile:

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Uso del bene comune, cosa dice la legge

Una recente sentenza del Tribunale di Latina ha aggiunto un ulteriore tassello che chiarisce l’uso del bene comune in condominio. Nel dettaglio, spiega che i beni comuni devono essere utilizzati sempre rispettando i diritti degli altri e tenendo presente i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l’uso di uno spazio comune è consentito in presenza di due presupposti fondamentali: non bisogna alterare la destinazione d’uso e tutti i partecipanti devono farne parimenti uso secondo il loro diritto.