Taglio di alberi e piante nel giardino condominiale, serve il consenso?
Serve il consenso per il taglio di alberi e piante nel giardino condominiale? È possibile agire autonomamente oppure bisogna convocare l’assemblea? Come avviene la ripartizione dei costi? Scopriamo cosa dice la normativa in vigore a riguardo.

Gli alberi e le piante collocate nel giardino arricchiscono e abbelliscono lo spazio comune e sono da considerare beni in comproprietà dei condomini. L’art. 1117 c.c. fornisce una definizione precisa considerando comuni gli alberi e le piante esistenti sin dalla costituzione del condominio o la cui piantagione sia stata decisa in sede di assemblea.
Nonostante la loro indiscutibile bellezza, sono spesso motivo di litigio in condominio e alcuni dei problemi più ricorrenti riguardano le spese che conseguono al giardinaggio e la distanza tra le piante e i balconi. Per evitare infinite e costose liti giudiziarie, può essere utile conoscere il regolamento condominiale che riguarda gli alberi e le piante nel giardino del condominio. Diamo allora un’occhiata alle norme che regolano la potatura, l’eventuale abbattimento di un albero e i costi che i proprietari di casa devono affrontare.
Condominio, le regole per il taglio di alberi e piante

Quando sorge la necessità di tagliare alberi e piante condominiale, è importate sapere che bisogna ottenere la delibera assembleare assunta all’unanimità. Questo perché si tratta di un bene comune dei condòmini e l’abbattimento degli alberi costituisce una “innovazione vietata” ai sensi degli artt. 1120-1122 C.C.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; quelle che ne alterino il decoro architettonico e quelle che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di un solo condomino
si legge nell’articolo.
L’amministratore è tenuto a convocare l‘assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato ad apportare modifiche alle parti comuni del condominio. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Trattandosi della distruzione di un bene comune, per il taglio di un albero c’è bisogno dell’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio. Qualora non dovesse esserci accordo , la conseguente delibera che dispone l’abbattimento o lo sradicamento può essere considerata nulla e impugnabile in qualsiasi momento.
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi, la spesa da sostenere verrà divisa tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo intercorso tra i comproprietari (art. 1123, primo comma, c.c.).
Quando si può tagliare un albero senza l’unanimità dei condòmini?
Come anticipato, affinché una delibera sia approvata è fondamentale il consenso di tutti i condomini. Tuttavia, è possibile prescindere dall’unanimità nel caso in cui un albero o una pianta costituisca accertata fonte di pericolo come nel caso di rischio caduta. A questo punto entra in gioco un professionista abilitato che ha il compito di documentare la fonte di pericolo e successivamente bisognerà richiedere l’autorizzazione al Comune che valuterà se le ragioni dell’abbattimento sono valide.