Piante invadenti in condominio: cosa fare per rispettare la legge

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista

Piante invadenti in condominio: cosa fare se le piante del vicino di casa sono troppo grandi e si addentrano nel tuo balcone? Il vicino infastidito può farsi giustizia da solo e tagliare i rami? Scopriamo cosa dice il Codice Civile e capiamo come comportarsi quando le piante degli altri condomini invadono la proprietà altrui. 

Piante invadenti sul balcone
Photo by Olga Kashubin – shutterstock

I balconi sono il luogo ideale per posizionare le piante e consentono alle persone un facile accesso e uno stretto contatto con la natura. Avere un balcone ti dà la possibilità di dedicarti al giardinaggio che è un’ottima attività fisica. Sia che tu voglia aggiungere colore con fiori e fogliame o creare un po’ di privacy, puoi trasformare il tuo balcone da un ammasso di cemento in un giardino in miniatura.

Tuttavia, può capitare che bellissime piante rampicanti ricadano nel balcone sottostante creando delle cascate verdi dall’aspetto meraviglioso, ma non sempre apprezzate dal vicino del piano sottostante. Queste circostanze portano tensione tra i vicini ed è facile che si venga a scatenare la lite. Cosa fare? Come bisogna comportarsi quando le piante del vicino invadono casa altrui, togliendo luce e creando sporcizia? Il regolamento condominiale può vietare le piante invadenti? Facciamo chiarezza.

Condominio, che fare con le piante invadenti dei vicini?

Piante invadenti in condominio
Photo by nnattalli – shutterstock

Per evitare ogni controversia condominiale, prima di posizionare fiori e vasi sul proprio balcone, è sempre bene consultare il regolamento condominiale che potrebbe vietare o meno l‘esposizione di piante sporgenti dai balconi oppure stabilirne le distanze. Se le regole di condominio non contengono alcun divieto, ma le piante del vicino invadono il tuo spazio esterno, allora bisognerà consultare il Codice Civile. La norma di riferimento è quella contenuta nell‘art.896 c.c. che indica come comportarsi quando le piante si allungano sul balcone del vicino.

La norma prescrive che:

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843.

In sostanza, è possibile costringere il vicino a tagliare i rami che si allungano sul proprio balcone, salvo il caso in cui il regolamento e gli usi locali dispongano diversamente.

Distanze da rispettare

Sulle distanze da rispettare bisogna seguire il percorso normativo che emerge dall’art.892 c.c. il quale stabilisce le distanze legali dal confine del vicino a cui devono attenersi tutti i proprietari.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

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La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro

si legge nella norma.