Doccia da esterno, si può fare in edilizia libera?

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista

Quali permessi servono per creare una doccia da esterno in cortile o in giardino? Si tratta di un intervento di edilizia libera oppure servono titoli edilizi e autorizzazioni? Posizionare una doccia in giardino può portare numerosi vantaggi, ma prima di procedere è importante informarsi sulla normativa di riferimento. 

Doccia da esterno
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L’installazione della doccia da esterno in giardino o cortile sta diventando una scelta sempre più popolare tra i proprietari di casa. Aggiungere una doccia allo spazio abitativo esterno non è utile solo per chi vive vicino alla spiaggia, ma l’installazione serve anche a mantenere le case libere da, fango, sabbia, peli di animali domestici e lo sporco che può arrivare dall’esterno e che portiamo in tutte le stanze.

Grazie alla doccia esterno, ad esempio, è possibile sciacquare i bambini infangati dopo l’allenamento di calcio oppure rimuovere lo sporco e il fango dalle biciclette e da altre attrezzature sportive prima di riporle in garage. Tuttavia, prima di procedere all’installazione della doccia da esterno, devi essere a conoscenza della normativa di riferimento. Rientra nei lavori di edilizia libera oppure servono titoli edilizi e permessi speciali?

Doccia da esterno, che permessi servono?

Doccia da esterno
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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21192/2023) ha stabilito che l’installazione di una doccia da esterno necessita del permesso di costruire in quanto incidente sul tessuto urbanistico. In particolare, l’imputato aveva realizzato una parete ex novo con l’inserimento della doccia nella parte originariamente destinata ad area scoperta, comportante modifica dell’originaria tipologia del luogo.

Pur non determinando nuove superfici o nuovi volumi, l’installazione rientrava nella nozione di nuova costruzione e occorreva il permesso per costruire. Questo perché sia le attività di edificazione che le altre attività che non integrano interventi edilizi in senso stretto, ma comunque comportano una modificazione permanente dello stato materiale e di conformazione del suolo, necessitano del permesso di costruire. Inoltre, l’opera realizzata su area sottoposta a vincolo costituiva reato paesaggistico, in assenza di autorizzazione.

Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti

si legge nella sentenza.

Permessi e autorizzazioni

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, la realizzazione di una doccia da esterno non può essere considerata come un’opera di ristrutturazione o un’integrazione di servizi igienico-sanitari pertinenziali. In altre parole, non basta la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per dare il via ai lavori e procedere in assenza del permesso di costruire costituisce un abuso edilizio.

È doveroso precisare che l’elemento che determina la necessità del permesso per costruire è l’impatto che l’opera avrà sull‘ambiente e sull’immobile. 

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