Sismabonus: via libera alla remissione in bonis

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista

Il Sismabonus ammette la remissione in bonis: è la novità introdotta dall’art. 2 ter, co. 1, lett. c) del DL 11/2023, convertito dalla legge 38/2023. Buone notizie per i contribuenti che hanno dimenticato di presentare il modello B sulla riduzione dei rischi sismici. Diamo un’occhiata alle ultime novità in materia Sismabonus e scopriamo cosa cambia grazie alla remissione in bonis.

Sismabonus
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Il Sismabonus consiste nella detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per interventi rivolti all’adozione di misure antisismiche sugli edifici. Possono richiedere l’agevolazione coloro che intervengono su edifici situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3). Nel dettaglio, è prevista la detrazione 50% fino ad un importo massimo di €96000 per unità immobiliare.

La detrazione 70%, invece, è riservata agli interventi che determinano la riduzione del rischio sismico con il passaggio ad una classe di rischio inferiore
Infine la detrazione 75% spetta nel caso di intervento che permette il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. L’importo della detrazione viene diviso in 5 rate annuali di pari importo.

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

Per godere del Sismabonus bisognava presentazione l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, il cosiddetto modello B compilato dal progettista delle opere strutturali per asseverare la riduzione del rischio sismico che si otterrà dopo aver eseguito l’intervento. Grazie agli ultimi aggiornamenti, è possibile ricorrere alla remissione in bonis al fine di sanare la mancata presentazione dell’asseverazione. Vediamo insieme le principali novità.

Asseverazione tardiva, Sismabonus con remissione in bonis

Terremoto
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Come anticipato, grazie alle ultime novità potranno trarre beneficio sia le persone fisiche, che condomini e imprese. Mentre in passato la mancata presentazione dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico impediva l’accesso al Sismabonus, ora sarà possibile ricorrere alla remissione in bonis e fruire di alcuni benefici fiscali. Ricordiamo che per effettuare la remissione in bonis è possibile:

  • presentare il modello B che manca al Comune
  • pagare la sanzione di 250 euro con l’F24.

Inoltre, sono necessari i seguenti requisiti:

  • il titolo edilizio deve essere stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2017, così come confermato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 9/8/2021.
  • l’istituto sanante deve essere realmente necessario. La remissione in bonis non serve se l’iter edilizio ha avuto inizio dopo il 16 gennaio 2020, ma i lavori non sono partiti
  • accertarsi che sia tecnicamente possibile predisporre il modello B
  • controllare che non sia stata presentata la pratica sulla fine dei lavori.

La remissione in bonis non corregge gli errori

È doveroso precisare che con la remissione in bonis è possibile sanare l’omessa presentazione del modello B sulla riduzione dei rischi sismici, ma gli errori contenuti non possono essere corretti. Può capitare, infatti, che il modello venga presentato incompleto e che manchi la relazione che attesta la riduzione del rischio sismico.  Dunque, in presenza di un modello B errato o incompleto, l’istituto non è applicabile.