Nuovo APE: tutte le novità del Dlgs 48/2020
A giugno il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo 48/2020 pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale e che recepisce la direttiva europea (UE) 2018/844. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo APE: tutte le novità del Dlgs 48/2020.
APE sta per Attestazione di Prestazione Energetica e si tratta di una certificazione che va allegata agli atti di acquisto o di locazione della tua nuova casa e su cui trovi riportati i dati che riguardano l’efficienza energetica dell’appartamento in questione. Il livello viene indicato su una scala che va da A a G, tenuto conto di alcuni parametri:
- isolamento termico dell’appartamento
- posizione dell’immobile
- presenza di impianti che garantiscano comfort e salubrità all’ambiente.
Detto questo, è stata introdotta dalla legge 63/2013 e, nel corso del tempo, ha subito varie modifiche, l’ultima a giugno di quest’anno, vediamo insieme quando c’è l’obbligo di richiederlo e le novità in campo.
APE: quando compilarla
Se ti stai domandando quando è fatto obbligo di compilare l’APE e perché, ti aiutiamo noi. Leggi di seguito i casi in cui dovrai redigerla:
- compravendita immobiliare
- donazione di un immobile
- locazione di un immobile
- se stai redigendo annuncio di vendita di un immobile
- ristrutturazione più del 25% di un immobile.
Sei tenuto ad aggiornare tale documento se fai lavori di riqualificazione o ristrutturazione. Qualche esempio?
- sostituzione della caldaia
- modifica degli infissi
- sostituzione della pavimentazione, ecc.
Ricorda inoltre che è necessario avere l’APE per accedere al nuovo Ecobonus al 110% e ottenere le dovute detrazioni fiscali. Ma entriamo nel vivo della questione e scopriamo insieme le novità.
Nuovo APE: tutte le novità del Dlgs 48/2020
Con le novità introdotte, la direttiva mira a:
- cercare di accorciare i tempi sulla ristrutturazione di edifici
- perfezionare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per incoraggiare la mobilitazione di risorse economiche e l’esecuzione di edifici a zero emissioni entro il 2050
- incoraggiare uso di tecnologie informatiche ed intelligenti (ICT) per consentire agli edifici di funzionare in modo più efficiente
- avviare la mobilità elettrica integrando infrastrutture di ricarica negli edifici.
Tra le novità del nuovo decreto legislativo viene deliberato che nei contratti di compravendita di un immobile o nei nuovi contratti di locazione si debba inserire apposita clausola in cui acquirente e conduttore dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni e le dichiarazioni inerenti la prestazione energetica.
In caso di omessa dichiarazione scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000. La sanzione invece va dai € 1.000 ai € 4.000 per i contratti di locazione, ridotta alla metà se non supera i tre anni.
Attuali disposizioni
Il Dlgs 48/2020 aggiorna anche le regole per definire la metodologia di calcolo e i requisiti di prestazione energetica degli edifici. Pertanto secondo le disposizioni dell’art. 6 che modifica l’articolo 4 del Dlgs 192/2005 si dispone che:
- prima che comincino i lavori per la costruzione o la ristrutturazione di edifici si debba tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza;
- i nuovi edifici o quelli esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, dispongano di dispositivi autoregolanti in modo da riuscire a controllare la temperatura di ogni singolo ambiente/stanza;
- per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione i requisiti rispettino il parametro termo-igrometrico degli interni, della sicurezza per eventuali incendi o rischi legati ad attività sismica;
- entro e non oltre il 1° gennaio 2025 gli edifici non abitativi, con impianti di riscaldamento di potenza superiore a 290 kW, siano dotati di sistemi di automatizzazione e controllo (vedi articolo 14, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/Ue e successive modificazioni).
Nuove regole per gli incentivi energetici
Novità anche in merito alle misure di sostegno concesse. Il monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti viene effettuato da Regione, Stato o enti locali in base ad uno o più dei seguenti criteri:
- prestazione energetica dell’impianto
- valori standard per il calcolo del risparmio dell’energia
- confronto dei valori energetici in base agli attestati del prima e dopo ristrutturazione
- diagnosi funzionamento energetico.
Validità
La validità temporale massima dell’APE resta 10 anni ma dipende anche da altri fattori. Vediamo insieme quali:
- Il rispetto delle regole relative alle operazioni di controllo degli impianti
- Il rispetto dei requisiti necessari a garantire qualifica ed autonomia di organismi cui affidare l’attestazione delle prestazioni energetiche delle abitazioni.
Prezzo APE
Il prezzo della certificazione energetica dipende da svariati fattori. Si parte da un minimo di € 60,00 fino ad un massimo di € 300,00 circa. Richiedi dei preventivi per avere un’idea più precisa o ottenere il prezzo più competitivo sul mercato!
Infine, un’ultima indicazione utile: rivolgiti a chi di dovere per compilare la tua APE ossia un certificatore energetico la cui formazione ed accredito professionale è a carico delle Regioni come stabilito da Dlgs 192/05.
Sostanzialmente un tecnico qualificato per progettare edifici e impianti ossia un architetto piuttosto che un ingegnere o un geometra il quale farà un sopralluogo e rilascerà una Targa Energetica con annessa descrizione.
Nuovo APE: tutte le novità del Dlgs 48/2020: immagini e foto
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